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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Marzo 2000
 
   
  CONGEDI PARENTALI: RECEPITA UN´ALTRA DIRETTIVA EUROPEA

 
   
  Con la Legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo u. S. , contenente disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, il nostro Paese ha dato attuazione ad un´altra direttiva europea, la Direttiva n. 34/96 sui congedi parentali, che recepiva, a sua volta, l´accordo quadro stipulato il 14 dicembre 1995 tra il sindacato e le organizzazioni imprenditoriali europee. Per quanto riguarda le singole disposizioni del provvedimento, che creano nuovi vincoli per le imprese e "snaturano" i contenuti della Direttiva europea, si sottolineano in particolare i seguenti aspetti: - un periodo di assenza dal lavoro, limitato ad una durata determinata per anno e/o per evento, per cause di forza maggiore derivante da ragioni familiari urgenti dovute a malattie o infortuni che rendono indispensabile la presenza immediata del lavoratore; - l´ampliamento del periodo di astensione facoltativa per maternità, portandolo dagli attuali 6 mesi (entro il 1° anno di età del bambino) a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori (entro gli 8 anni di età del bambino). Ciascun genitore ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, portati a sette per il padre lavoratore che si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi consecutivi: se si verifica questa eventualità, il limite complessivo è elevato a 11 mesi; - l´ampliamento dell´assenza per malattia del bambino, portandola fino agli 8 anni di età dello stesso; - l´ampliamento, per i casi di adozione e di affidamento dell´astensione facoltativa per maternità e delle assenze per malattia del bambino, secondo il nuovo regime sopra delineato, al quale si aggiunge altresì, sempre in termini di assenze concesse, una nuova ipotesi di astensione per i minori tra i 6 ed i 12 anni. Il diritto di assentarsi dal lavoro è riconosciuto, a titolo individuale, anche al padre lavoratore subordinato. Diversamente dall´attuale sistema il padre può astenersi dalla prestazione anche se la moglie è libera professionista, collaboratrice coordinata e continuativa, coltivatrice diretta, colono, artigiana ed esercente attività commerciale, casalinga, disoccupata; - permessi retribuiti di 3 giorni l´anno per eventi e cause particolari; - congedi per eventi e cause particolari di natura familiare di 2 anni, non retribuiti; - congedi per formazione di 11 mesi, non retribuiti; - congedi per formazione continua, retribuiti nella misura e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva; - estensione al padre lavoratore del diritto a usufruire dei c. D. Permessi per allattamento (2 ore al giorno retribuite, sino al compimento di un anno di età del bambino), nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. .  
   
 

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