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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Aprile 2000
 
   
  PUBBLICITÀ COMPARATIVA

 
   
  Secondo quanto previsto dal decreto legislativo che ha recepito la Direttiva n. 97/55/Ce, il messaggio diffuso, in qualsiasi modo, nell´esercizio di un´attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la presentazione di opere o di servizi non può essere “pubblicità ingannevole”. Il messaggio non deve indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolto o che raggiunge, né deve pregiudicare il loro comportamento economico, né ledere un concorrente. La novità consiste nel fatto che la pubblicità può essere comparativa, identificando in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente. Conseguentemente la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. .  
   
 

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