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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Aprile 2000 |
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APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
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Sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70 è stato pubblicato il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che modifica la vigente disciplina sugli appalti di servizi nei settori tradizionali contenuta nel Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per adeguarla alla Direttiva n. 97/52. Le innovazioni più significative introdotte con il Decreto legislativo n. 65/00 sono le seguenti. Ambito di applicazione Per gli appalti regolati dal Gpa, il valore delle soglie, al di sopra delle quali la normativa trova applicazione, è stabilito in Diritti Speciali di Prelievo (Dsp) ed è così bipartito: - in 200 mila Dsp (Lit. 414. 993. 004) per gli appalti di servizi indetti dagli enti pubblici regionali e locali nonchè dai vari organismi di diritto pubblico come definiti nell´allegato 7 al Decreto legislativo n. 65; - in 130 mila Dsp (Lit. 269. 745. 646) per gli appalti aggiudicati dalle Amministrazioni statali. Il valore delle soglie è fissato in 200 mila Euro (Lit. 387. 254. 000) per gli appalti dei settori non ricompresi nel Gpa, che sono contenuti nell´allegato 2 al Decreto legislativo n. 157/95 e quelli contenuti nell´allegato 1 riguardanti servizi di telecomunicazioni (telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radioavviso senza trasmissione di parola, servizi di trasmissione via satellite) ed i servizi di R. &s. La soglia vale anche per i servizi sovvenzionati per più del 50% da Pubbliche Amministrazioni e collegati ad appalti di lavori. I valori espressi in Dsp saranno determinati di volta in volta con apposito decreto del Ministero del Tesoro sulla base delle comunicazioni pubblicate sulla Guce dalla Commissione Europea. Contratti misti di lavori e servizi e contratti di servizi Quando i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% trovano applicazione le norme della Legge n. 109/94 sugli appalti di lavori. Appalti esclusi I contratti aventi per oggetto i servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite non sono più esclusi dall´ambito di applicazione della normativa. Avviso indicativo dei bandi di gara L´avviso deve essere espresso dalle stazioni appaltanti per valori superiori a 750 mila Euro (Lit. 1. 452. 202. 500) per gli appalti di rilevanza comunitaria ed a 750 mila Dsp (Lit. 1. 556. 223. 765) per quelli regolati dal Gpa. Esclusione dalla partecipazione alle gare Le cause di esclusione, già previste per gli appalti di forniture, sono state integrate per quelli di servizi, in analogia a quanto avvenuto per gli appalti di lavori, con l´introduzione del "patteggiamento" ex art. 444 cod. Proc. Pen. , quale causa di esclusione dalla partecipazione alle gare. Concorsi di progettazione I concorsi di progettazione sono disciplinati dal Decreto legislativo n. 157/95 sia nell´ipotesi che rientrino nell´ambito di una procedura di appalto di servizi nei settori tradizionali, indetta ai sensi di tale decreto, sia nell´ipotesi che rientrino nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 158/95 sui settori speciali. Elemento di differenziazione è rappresentato dalle soglie di applicazione del Decreto legislativo n. 157/95 in quanto nel primo caso valgono le soglie fissate dallo stesso provvedimento e nel secondo caso si applicano le soglie previste per i settori speciali, che sono: 600 mila Euro (Lit. 1. 161. 762. 000) per i concorsi rientranti nel settore delle telecomunicazioni; 400 mila Dsp (Lit. 829. 987. 944) per i concorsi di progettazione relativi ai settori che rientrano nel Gpa; 400 mila Euro (Lit. 774. 508. 000) per i concorsi di progettazione relativi ai settori non ricompresi nel Gpa, come sopra indicati. Comunicazioni sull´esito delle gare L´amministrazione deve comunicare, entro 15 giorni, ai concorrenti che ne facciano richiesta scritta i motivi della loro esclusione, le caratteristiche e i vantaggi propri dell´offerta accolta, oltre al nome dell´aggiudicatario. Possono essere omesse le informazioni relative all´aggiudicazione qualora siano di ostacolo all´applicazione di norme di legge, siano contrarie al pubblico interesse, siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, pregiudichino la concorrenza fra i prestatori di servizi. . |
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