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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Settembre 2000 |
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DECRETO LEGISLATIVO N. 84/00 IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI
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Il Ministero dell´Industria ha emanato una circolare esplicativa del Decreto legislativo n. 84/00, con il quale è stata data attuazione della Direttiva n. 98/6/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi ed all´obbligo per i commercianti di indicare, oltre al prezzo di vendita, anche il prezzo per unità di misura. Dalla circolare riportiamo le seguenti definizioni relative a prezzo, prodotto, commerciante e consumatore. Il prezzo di vendita è quello finale valido per un´unità di prodotto o per una determinata quantità dello stesso, comprensivo dell´Iva e di ogni altra imposta, mentre il prezzo per unità di misura è quello finale, comprensivo dell´Iva e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici. Il prodotto commercializzato sfuso è un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore, mentre il prodotto venduto al pezzo è un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà. Il prodotto venduto a collo è un insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio ed il prodotto preconfezionato è l´unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto e dall´imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. E´ commerciante qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale, mentre è consumatore qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale. Il provvedimento decreto non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti offerti nelle vendite all´asta, agli oggetti d´arte e d´antiquariato. Il commerciante che omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica correttamente è soggetto alla sanzione di cui all´art. 22, 3° comma, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Fino al 1° marzo 2002 l´obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica alle attività di vendita sulle aree pubbliche ed agli esercizi di vicinato, come definiti da Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non effettuino la vendita dei prodotti con modalità di libero servizio, nei quali il commerciante, o altro personale alle sue dipendenze, assiste il consumatore nella scelta del prodotto, nonché all´attività di vendita per asporto effettuata da esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. . |
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