Notiziario Marketpress di
Luned́ 04 Settembre 2000
INDENNITA´ DI DISOCCUPAZIONE E DIMISSIONI DEL LAVORATORE
La cessazione del rapporto di lavoro, se avviene a seguito di dimissioni presentate dal lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non dà titolo per la concessione dell´indennità di disoccupazione. L´indennità ordinaria di disoccupazione, tuttavia, spetta in caso di dimissioni per giusta causa, forza maggiore, licenziamento in tronco o giusta causa o dimissioni per maternità (presentate nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre). .