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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Ottobre 2000
 
   
  NUOVA DISCIPLINA DEI BONIFICI TRANSFRONTALIERI: SANZIONI

 
   
  Nel precedente notiziario avevamo dato notizia della nuova disciplina dei bonifici transfrontalieri, dettata dal Decreto legislativo n. 253 del 28 luglio 2000, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria n. 97/5/Ce del 27 gennaio 1997. Chiariti in quella sede gli aspetti relativi agli obblighi per le banche, indichiamo ora le sanzioni previste dal provvedimento. LŽart. 4 prevede una serie di indennizzi a carico dei diversi enti coinvolti nellŽoperazione di bonifico, che scattano qualora non vengano rispettati i tempi di esecuzione pattuiti con i clienti. Se lŽimporto del bonifico intracomunitario non è accreditato sul conto aperto presso lŽente del beneficiario, lŽente che ha accettato lŽordine di bonifico è chiamato alla restituzione di una somma di denaro a titolo provvisionale, comprensiva dellŽimporto del bonifico non eseguito (fino a 12. 500 euro), delle spese sostenute dallŽordinante e degli interessi legali, che sono maturati nel periodo compreso tra la data di accettazione dellŽordine e quella dellŽaccredito e che vengono calcolati sullŽimporto del bonifico transfrontaliero. In base allŽart. 7, se le disposizioni di legge non sono rispettate per cause di forza maggiore, gli enti coinvolti nellŽoperazione di bonifico non possono essere chiamati a rispondere dellŽinosservanza. LŽart. 8, 2° comma, stabilisce il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica produrre, su proposta della Banca dŽItalia, debbono emanare, entro 120 giorni dallŽentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 253/00, un decreto contenente i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dellŽorgano decidente le controversie; al fine di assicurare lŽimparzialità e la rappresentatività dei soggetti coinvolti. Le procedure dovranno garantire la rapidità e lŽeconomicità della soluzione delle controversie e lŽeffettività della tutela. .  
   
 

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