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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Ottobre 2000 |
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CONTRIBUTI PER I COLLABORATORI FAMILIARI: NUOVI VALORI
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Entro martedì 10 ottobre occorre versare all´Inps i contributi per il lavoro svolto dai lavoratori domestici nel periodo compreso fra domenica 25 giugno e sabato 30 settembre 2000. Ricordiamo, infatti, che i contributi hanno sempre un riferimento settimanale, partono dalla domenica e finiscono al sabato, e la settimana termina sempre di sabato. In quest´occasione occorre prestare particolare attenzione perché i contributi orari di riferimento sono cambiati: essi, infatti, non sono più quelli già utilizzati il 10 aprile ed il 10 luglio in relazione al lavoro ed alla retribuzione dei due primi trimestri dell´anno: gennaio-marzo e aprile-giugno. Dal 1° luglio 2000 i contributi orari sono più bassi dei precedenti per la riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro. Per le ore da 1 a 24 il contributo, che varia in funzione della paga oraria, è il seguente: - per una retribuzione oraria effettiva fino a L. 11. 290, l´importo del contributo con la quota per assegni familiari è di L. 2. 254 di cui L. 473 a carico del lavoratore, mentre l´importo del contributo senza la quota per assegni familiari di L. 1. 853 di cui L. 473 a carico del lavoratore; - per una retribuzione oraria effettiva da L. 11. 291 a L. 13. 790, l´importo del contributo con la quota per assegni familiari è di L. 2. 537 di cui L. 533 a carico del lavoratore, mentre l´importo del contributo senza la quota per assegni familiari di L. 2. 085 di cui L. 533 a carico del lavoratore; - per una retribuzione oraria effettiva oltre L. 13. 790, l´importo del contributo con la quota per assegni familiari è di L. 3. 099 di cui L. 651 a carico del lavoratore, mentre l´importo del contributo senza la quota per assegni familiari di L. 2. 547 di cui L. 651 a carico del lavoratore. Per le ore da 25 in poi, qualunque sia la retribuzione del lavoratore, l´importo del contributo è fisso: con la quota per assegni familiari è di L. 1. 638 di cui L. 344 a carico del lavoratore, mentre senza la quota per assegni familiari di L. 1. 346 di cui L. 344 a carico del lavoratore. . |
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