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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Ottobre 2000
 
   
  LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: LŽINFORMAZIONE

 
   
  Relativamente ai criteri che devono presiedere allŽinformazione del contribuente, lo statuto prevede che lŽamministrazione finanziaria deve assumere iniziative idonee a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, curando anche la predisposizione di testi coordinati e mettendoli a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. LŽamministrazione finanziaria deve assumere anche iniziative idonee di informazione elettronica, con aggiornamenti in tempo reale e gratuita. Tutte le circolari e le risoluzioni emanate nonché ogni altro atto o decreto, che dispone sullŽorganizzazione, le funzioni e il procedimento devono essere portate a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei. LŽamministrazione finanziaria deve assicurare lŽeffettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, comunicandoli nel luogo del suo effettivo domicilio in quello in cui il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Tali atti debbono inoltre essere sempre comunicati con modalità che garantiscano che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. LŽamministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto a sua conoscenza dal quale possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero lŽirrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito. I modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione debbono esser messi dallŽamministrazione finanziaria a disposizione del contribuente in tempi utili. Debbono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Il contribuente, a sua volta, deve poter adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Ed ancora . Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dellŽamministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni debbono essere acquisiti ex art. 18, commi 2 e 3 della Legge n. 241/90 relativi ai casi di accertamento dŽUfficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dallŽazione amministrativa. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, lŽamministrazione è tenuta ad invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari od a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche quando, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso dŽimposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nellŽipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. .  
   
 

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