Circa la tutela della buona fede del contribuente, viene stabilito che i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell´Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall´Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell´Amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull´ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d´imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. .