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Notiziario Marketpress di Lunedì 30 Ottobre 2000
 
   
  TUTELA LEGALE DEL SOFTWARE: LE MODIFICHE

 
   
  Nella nuova legge sulla tutela del diritto d´autore è stato affrontato anche l´aspetto della tutela del software, che, spesso, è reperibile, con estrema facilità e gratuitamente, su siti Internet o in cd-rom allegati a quotidiani e periodici. Solo una parte dei software in circolazione, però, è freeware, cioè di libera e gratuita utilizzazione, più frequentemente in giro ci sono copie concesse in prova gratuita per un periodo di tempo limitato, scaduto il quale il programma viene disinstallato o regolarizzato con l´acquisto della licenza. Ricordiamo che si commette un reato perseguibile sia civilmente che penalmente ogni volta che si procede ad una vera e propria duplicazione illecita di software. In tale ipotesi rientra anche il caso di chi acquista regolarmente una sola copia di un programma e, senza la relativa licenza di multiutenza, lo installa su più computer o lo rende utilizzabile da più computer collegati in rete. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da L. 5. 000. 000 a L. 30. 000. 000 è prevista nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da L. 5. 000. 000 a L. 30. 000. 000 si applica anche quando il fatto riguarda qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l´elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; Se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a L. 30. 000. 000. E´ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell´opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a L. 200. 000. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200. 000 a L. 2. 000. 000. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Infine segnaliamo che sono previste la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 300. 000 e le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale nei confronti di chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un´opera dell´ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d´autore, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge. Le sanzioni vengono inasprite in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate. In caso di duplicazione abusiva di software il produttore del programma, legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico del bene, può anche richiedere il risarcimento del danno in sede civile. L´acquirente di un software deve, quindi, leggere sempre la licenza allegata ai programmi già installati o che si intendono installare, per verificare i limiti e le condizioni di utilizzo e vietare (se azienda) ai dipendenti l´installazione di software nei computer aziendali senza l´autorizzazione della direzione. .  
   
 

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