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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Novembre 2000 |
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COLLABORATORI COME DIPENDENTI
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Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 i compensi corrisposti e/o percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sono più qualificati come redditi da lavoro autonomo, ma sono fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente. Secondo la formulazione dell´art. 34 per i redditi di collaborazione non è più previsto, tra i caratteri essenziali, il contenuto "intrinsecamente artistico o professionale" della prestazione (vi rientreranno anche le attività manuali) ed è stata eliminata anche la divisione tra collaborazioni tipiche e atipiche. Conseguentemente, di volta in volta occorre distinguere se i redditi di tale rapporto sono attratti nell´ambito del lavoro autonomo professionale, perché riferiti ad attività che rientrano nell´oggetto della professione, ovvero se sono attratti nell´ambito del lavoro dipendente, perché i compiti svolti rientrano nell´attività di lavoro subordinato. Dal 1° gennaio 2001 la determinazione del reddito dei collaboratori autonomi e degli amministratori avverrà, pertanto, con le stesse regole, attualmente previste solo per la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il reddito imponibile, pertanto, sarà pari all´intero compenso e non spetterà alcuna riduzione (oggi c´è la deduzione forfetaria riduzione del 5% per i redditi di lavoro autonomo fino alla soglia dei 100 milioni e del 6% fino ai 40 milioni annui di sola collaborazione). Il sostituto d´imposta non applicherà più la ritenuta d´acconto del 20%, ma, sulla parte imponibile dei compensi, in ciascun periodo di paga, opererà le ritenute fiscali, applicando gli scaglioni di aliquota, calcolerà la detrazione spettante in base all´ammontare corrisposto, terrà conto delle detrazioni per carichi di famiglia. Naturalmente se il collaboratore ha anche un rapporto di lavoro subordinato oppure è un pensionato non si applicheranno le detrazioni. Il sostituto d´imposta effettuerà anche il conguaglio di fine anno per l´Irpef e per le addizionali, rilasciando, entro il mese di febbraio, il modello contenente il riepilogo delle ritenute effettuate complessivamente al collaboratore. Anche per i collaboratori varrà il principio di "cassa allargata", che comprende nel reddito del lavoratore le somme e i valori percepiti entro il 12 gennaio dell´anno solare successivo. A partire dal 2001 ai parasubordinati saranno applicate anche le regole sulla tassazione dei cosiddetti benefits contenute nell´art. 48 del Tuir (auto concesse in uso promiscuo al collaboratore/amministratore, concessione di prestiti, concessione di fabbricati in locazione). Saranno applicate anche le regole previste per le trasferte dei dipendenti, considerando, in questo caso, non il domicilio del collaboratore, ma il territorio comunale della sede di lavoro. Il provvedimento nulla modifica in termini contributivi, per cui il contributo sarà ancora dovuto, sui compensi percepiti, nella misura del 10 o del 13% a seconda della posizione soggettiva del collaboratore, ferma anche l´attuale ripartizione tra il datore di lavoro e collaboratore. . |
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