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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Dicembre 2000
 
   
  25.006 LIRE AL GIORNO PER OGNI DISABILE NON ÀSSUNTO

 
   
  Sulla Gazzetta ufficiale n. 283/00 è stato pubblicato il Decreto 7 luglio 2000, n. 357, con cui il Ministero del Lavoro ha definito il regolamento d´applicazione dell´art. 5, 4° comma, che prevede la possibilità di esonero dall´assunzione obbligatoria degli invalidi. Sul sito ministeriale, all´indirizzo www. Minlavoro. It, è consultabile anche questo documento. Ricordiamo che la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, sul collocamento obbligatorio, prevede l´assunzione di una quota di disabili del 7% sull´organico complessivo per le aziende con più di 50 dipendenti, di due persone nelle imprese che hanno tra 35 e 50 dipendenti ed 1 disabile nelle imprese da 15 a 35 dipendenti. Ora i datori di lavoro che, per la faticosità della prestazione lavorativa, per la pericolosità della prestazione, per le condizioni ambientali in cui si svolge o per le particolari modalità di svolgimento, che rendano complicato l´impiego di un disabile. Non possono occupare l´intera percentuale di persone disabili prescritta, hanno la facoltà di presentare la domanda di esonero parziale dall´obbligo di assunzione. La domanda, adeguatamente motivata, deve essere presentata al Servizio del territorio in cui ha sede l´impresa. Per le domande riferite a più unità produttive dislocate in province diverse la domanda deve essere presentata al Servizio relativo alla sede legale. L´autorizzazione è concessa per un periodo di tempo determinato. L´autorizzazione può essere chiesta per un massimo del 60% della quota prevista ovvero dell´80% nei settori della sicurezza, della vigilanza e del trasporto privato. Per il rilascio dell´autorizzazione i datori dì lavoro debbono versare al Fondo regionale per l´occupazione dei disabili un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto nella misura di L. 25. 000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile per un massimo di L. 550. 000 al mese. Le regioni devono definirne i criteri e le modalità di applicazione. Una volta ottenuta l´autorizzazione, l´obbligo di pagamento decorre dal momento della presentazione della domanda di esonero. In caso di mancato o inesatto versamento del contributo il Servizio regionale diffiderà il datore di lavoro inadempiente. Se la mancanza persiste nei termini indicati, il Servizio regionale passerà la pratica al Servizio ispettivo della Direzione provinciale del Lavoro, che calcolerà ed applicherà le maggiorazioni di legge (dal 5% al 240% su base annua) in relazione all´entità dell´infrazione rilevata. Il datore dì lavoro, che non provvede a pagare il contributo dovuto, decade dall´esonero parziale, ma una nuova domanda può essere presentata dopo 12 mesi. .  
   
 

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