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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Settembre 2009
 
   
  PRIVACY: PER IL BUONO SOCIALE SOLO DATI INDISPENSABILI

 
   
  Il Garante fa "sanare" un bando prima della chiusura del procedimento Una persona anziana o un disabile che presenta una domanda per l´assegnazione di un "buono sociale" erogato dal comune non deve essere costretto a specificare le malattie di cui soffre, i ricoveri e gli esami effettuati. Per poter partecipare alla selezione è sufficiente certificare solo il grado di invalidità e il livello di indipendenza nello svolgere le attività elementari della vita quotidiana. E´ bastato l´avvio di un´istruttoria da parte del Garante per far sì che un´azienda che gestisce i servizi socio sanitari per un insieme di enti locali, modificasse nei termini indicati, il bando per l´erogazione di "buoni sociali" a favore di categorie svantaggiate. Il caso era stato segnalato al Garante da un cittadino che aveva espresso dubbi sulla legittimità delle procedure indicate nel bando. Per poter partecipare alla selezione, infatti, anziani e disabili dovevano inoltrare una domanda al proprio comune di residenza corredata dalla copia del verbale di riconoscimento di invalidità civile, completa della relativa documentazione (patologie, diagnosi, ricoveri, esami) e da una valutazione analitica del livello di indipendenza della persona, accertata dal medico curante attraverso dei test. La documentazione veniva poi trasferita dai comuni all´azienda. Nel corso degli accertamenti il Garante ha ribadito che gli enti che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, siano esse aziende socio-sanitarie, socio-assistenziali o socio-educative, sono tenuti a richiedere e ad utilizzare dati sanitari solo se pertinenti e indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed ha quindi sollecitato l´azienda a rivedere il tipo di dati richiesti. L´azienda ha assicurato al Garante la modifica del regolamento dei bandi futuri e che, di conseguenza, agli interessati verranno richiesti solo la percentuale di invalidità e il punteggio complessivo raggiunto nella valutazione del livello di indipendenza .  
   
 

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