Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Maggio 2006
 
   
  PROPAGANDA ELETTORALE: CONSENSO DEI DESTINATARI PER SMS

 
   
  Il Garante per la privacy, dando conto dell´esito dell´indagine compiuta sull´invio di sms nel corso della recente campagna elettorale politica, ha ribadito che le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail, senza il consenso specifico dei destinatari i partiti. Gli accertamenti avviati dopo il voto del 9 e 10 aprile scorsi sono stati svolti con la collaborazione anche del servizio polizia postale e delle comunicazioni e hanno riguardato la forza politica committente (Forza Italia) e le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi. Per molti cittadini che avevano segnalato il fatto al Garante, fornendo i propri dati ed indicando il mittente del messaggio elettorale, è risultato che gli stessi segnalanti avevano in precedenza sottoscritto contratti con i quali avevano accettato espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una "ricarica" del credito sul proprio cellulare. L´autorità non ha quindi ravvisato in questi casi la sussistenza degli estremi del fatto illecito di "spamming" via telefono. Alcune formule di informative o di consenso, però, non erano integralmente conformi alla disciplina vigente: per queste il Garante ha impartito le dovute prescrizioni alle società. L´autorità sottolinea il ruolo e le responsabilità del committente, quando questi si avvale di soggetti esterni che inviano note per posta, messaggi telefonici o e-mail. Con l´occasione, anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali, il Garante ha richiamato l´attenzione sulle garanzie per i cittadini stabilite nel provvedimento generale in materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005. L´autorità, ribadite le regole da rispettare quando si utilizzano strumenti di comunicazione elettronica, ha confermato che, se i dati personali non sono forniti direttamente dall´interessato, è necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario per l´invio di sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Lo stesso discorso vale in caso di utilizzo di dati raccolti automaticamente su internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. I cittadini devono essere informati sull´uso che si fa dei loro dati. .  
   
 

<<BACK