Bruxelles, 22 maggio 2006 - Secondo la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-372/04, “Per poter rifiutare ad un paziente l´autorizzazione a farsi curare all´estero a causa del tempo di attesa per un trattamento ospedaliero nello Stato di residenza, il Nhs (National Health Service britannico) deve stabilire che tale tempo di attesa non eccede il tempo accettabile sotto il profilo medico tenuto conto dello stato di salute e dei bisogni clinici dell´interessato”. In forza del diritto comunitario, il sistema del formulario E-112 consente di chiedere l´autorizzazione a recarsi all´estero per farsi curare. Tale autorizzazione non può essere rifiutata quando il trattamento è normalmente disponibile nello Stato membro di residenza, se il trattamento stesso non può ivi essere fornito senza indebito ritardo. Il servizio sanitario è quindi tenuto a rimborsare al paziente le spese del trattamento. .