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Notiziario Marketpress di
Giovedì 28 Gennaio 2010 |
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NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
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Roma, 28 gennaio 2010 - E’ stato approvato in via definitiva – nella riunione del 22 gennaio scorso – il decreto legislativo che recepisce le nuove norme europee in materia di trasporto interno di merci pericolose. Il provvedimento regola il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia in Italia che fra Stati comunitari. Le regole riguardano le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto all’altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto La direttiva europea stabilisce che gli Stati Membri della comunità Europea si adeguino alla nuova regolamentazione Adr/rid/adn edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea. Obiettivo del provvedimento è di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/Ce e 96/49/Ce con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne. La direttiva europea non si applica al trasporto di merci pericolose: mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime; mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne; mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa. Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’Adr *, il Rid * e l’Adn *, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi. L’adr, il Rid o l’Adn contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni. Nella seduta del 15 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/68/Ce sul trasporto interno di merci pericolose. Il 26 ottobre 2009 il governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo al Senato. . |
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