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Notiziario Marketpress di
Martedì 02 Marzo 2010 |
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APPROVATO IN VENETO LO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.
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Venezia, 2 Marzo 2010 - La Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Il nuovo schema di regolamento, che rappresenta la cornice entro la quale i comuni dovranno predisporre i propri regolamenti, trova il proprio fondamento nella recente legge regionale n. 28/09, che ha disciplinato la figura professionale dell’acconciatore e nella legge regionale n. 29/91 di disciplina dell’attività di estetista. Prevista anche una specifica disciplina dell’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing, che dovrà rispettare, comunque, i requisiti di idoneità soggettiva ed oggettiva dettati dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001. Lo schema di regolamento è il frutto di un intenso ed approfondito lavoro svolto dalle strutture regionali unitamente ad esperti in materia di igiene e dermatologia delle Ulss, ai rappresentanti dell’Anci e alle Associazioni di categoria. Nello specifico il regolamento contiene norme di semplificazione dell’esercizio dell’attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing in linea con la direttiva servizi, prevedendo per il loro avvio la previa presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con efficacia immediata, cui devono essere allegati unicamente il certificato di idoneità igienico – sanitaria dei locali rilasciato dall’Ulss territorialmente competente e l’abilitazione professionale e, per il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività, una semplice comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio. A garanzia della salute del cittadino, il regolamento disciplina in modo completo e dettagliato i requisiti igienico – sanitari dei locali e le norme igienico - sanitarie che gli esercenti devono rispettare nello svolgimento dell’attività. Si tratta di requisiti igienico – sanitari che il regolamento qualifica come “minimi” considerata la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei futuri regolamenti comunali. In tale contesto è stato previsto che l’attività debba essere svolta in locali appositi ed esclusivi; sono state introdotte superfici minime per le zone di lavoro; sono state previste disposizioni precise in ordine ai requisiti igienico – sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche, nonché specifiche norme tecniche per la conduzione dell’attività. “Si tratta – sottolinea l’Assessore alle Politiche dell’Economia della Regione del Veneto - di un provvedimento particolarmente atteso sia dalle categorie, sia dalle amministrazioni comunali, dal momento che la precedente regolamentazione, risalente al novembre del 1991, è stata ormai superata dall’evoluzione di un comparto, quello dei servizi alla persona, che nonostante la crisi tiene e continua ad espandersi e che ha subito profonde trasformazioni indotte dal cambiamento degli stili di vita e dal progresso tecnologico delle apparecchiature e delle attrezzature in uso”. E’ utile ricordare che, proprio per illustrare le novità contenute nello schema di regolamento, gli uffici della Direzione Artigianato stanno organizzando degli incontri formativi con i responsabili degli uffici comunali che si occupano della materia. Ciò in linea anche con quello che sarà il futuro Sportello unico alle attività produttive cui competeranno sempre più compiti informativi e di assistenza nei confronti dei cittadini che desiderano avviare un’attività economica. |
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