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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Marzo 2010 |
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INCIDENTI SU LAVORO. CONFERMATI PER 2010 REQUISITI E MODALITA’ ACCESSO A FONDO ISTITUITO DA REGIONE VENETO PER FAMILIARI DI LAVORATORI DECEDUTI O GRAVEMENTE INVALIDI
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Venezia, 22 marzo 2010 - La Giunta veneta, su proposta dell’Assessore regionale alle politiche sociali, ha confermato anche per il 2010 i requisiti e le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà per i familiari di lavoratori e lavoratrici deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, fissato in 490 mila euro. L’atto riguarda gli eventi mortali avvenuti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010; gli aventi diritto potranno presentare domanda di sostegno economico alla Regione Veneto (Osservatorio regionale Nuove Generazioni e Famiglia, via dei Lotti 40, Bassano del Grappa) entro il 30 aprile 2011. Il provvedimento è previsto dal Fondo di Solidarietà (istituito nel 2008 dalla legge finanziaria regionale) per i familiari delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa d’incidenti nei luoghi di lavoro e ha l’obiettivo di assicurare una prima forma di sostegno sociale ed economico alle famiglie colpite da questi drammatici eventi, e che spesso si trovano a fronteggiare, oltre al dolore e al disorientamento, anche una situazione di emergenza economica. Sono destinatari dei contributi regionali, in via prioritaria, il coniuge e i figli, residenti nel Veneto, della lavoratrice e/o del lavoratore deceduti in conseguenza ad infortunio sul lavoro con reddito Isee fino ad Euro 50.000. In assenza di essi, la domanda può essere presentata dal genitore, dal fratello o dalla sorella se conviventi della lavoratrice e del lavoratore deceduto se sono a suo carico nel momento della morte. Se il destinatario è minore di età o interdetto, la domanda va presentata a suo nome dalla persona che ne esercita la potestà o la tutela. Al nucleo familiare, individuato secondo i criteri indicati dal presente provvedimento, è destinato un contributo una tantum di € 5.000,00, incrementato di € 1.000,00 per ogni figlio minorenne, o di età compresa fra i 18 e i 25 anni se studente, o di età superiore ai 18 anni se disabile a partire dal 75%. |
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