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Notiziario Marketpress di
Giovedì 22 Aprile 2010 |
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NUBE VULCANICA: DIRITTI DEI PASSEGGERI E DEROGHE A FAVORE DI CHI NECESSITA DEL VISTO PER RIMANERE SUL TERRITORIO UE
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Bruxelles, 22 aprile 2010 - Con riferimento alla chiusura dello spazio aereo e degli aeroporti in oltre 8 paesi dell´Ue, compresi Irlanda, Regno Unito, Olanda, Belgio, Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia, a causa dell´eruzione di un vulcano in Islanda, Siim Kallas, Commissario europeo responsabile dei trasporti, ha dichiarato: "L´enorme nuvola di cenere vulcanica che si è sprigionata dall´eruzione rappresenta una grave minaccia per la sicurezza aerea. Le autorità nazionali devono prendere le misure necessarie a garantire la sicurezza in conformità del diritto internazionale, quali la chiusura dello spazio aereo e degli aeroporti, senza alcuna discriminazione tra le compagnie aeree." E ancora: "Nella fattispecie gli aeroporti e i responsabili del controllo del traffico aereo hanno adottato rapidamente opportuni provvedimenti per la protezione dei viaggiatori. Il coordinamento e la cooperazione a livello europeo sono eccellenti, in particolare nell´ambito di Eurocontrol. Ma anche in circostanze eccezionali i diritti dei passeggeri dell´Ue trovano applicazione e i viaggiatori aerei devono farsi avanti per rivendicare i loro diritti". Sui diritti dei passeggeri, il Commissario ha aggiunto: "La situazione odierna è veramente eccezionale e sta causando enormi difficoltà ai viaggiatori aerei in tutta Europa. Tuttavia, è importante ribadire ai passeggeri e alle compagnie aeree che anche in queste circostanze si applicano i diritti dei passeggeri nell´Ue:" il diritto di ricevere informazioni dalle compagnie aeree (ad esempio, sui diritti, l´evolversi della situazione, le cancellazioni e i tempi di ritardo); il diritto di ricevere assistenza (bevande, pasti, l´alloggio a seconda dei casi); il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto o l´imbarco in un volo successivo per la destinazione finale In una circostanza eccezionale come questa, i passeggeri non hanno però il diritto alla compensazione finanziaria supplementare che sarebbe dovuta in caso di ritardi o cancellazioni imputabili alla compagnia aerea. Passeggeri bloccati nell’Ue: deroghe speciali ai titolari di visti per soggiorni di breve durata e ai passeggeri in transito - La chiusura dello spazio aereo europeo dal 15 aprile 2010 ha comportato l’interruzione del viaggio di molti cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto per soggiornare o transitare nel territorio degli Stati Schengen. Occorre dunque adottare misure urgenti per far fronte alle diverse situazioni d’emergenza. La Commissione europea raccomanda agli Stati membri di applicare deroghe speciali, in particolare, alle seguenti categorie di viaggiatori: 1) titolari di visti per soggiorni di breve durata scaduti il 15 aprile 2010 - Tenuto conto della situazione straordinaria e del notevole numero delle persone interessate, la Commissione europea raccomanda una deroga alle regole generali a favore delle persone i cui visti sono scaduti o scadranno nel periodo compreso tra il 15 aprile 2010 e la riapertura dello spazio aereo europeo. Queste persone potranno rimanere nel territorio degli Stati Schengen fino alla normalizzazione del traffico aereo, senza dover chiedere la proroga dei visti. Quando queste persone potranno lasciare il territorio degli Stati Schengen, il loro passaporto dovrebbe essere timbrato come se esse non fossero rimaste su tale territorio oltre il periodo autorizzato. 2) persone che non intendevano entrare nel territorio degli Stati membri ma che sono state costrette a farlo - Si tratta di due categorie di persone: in primo luogo, le persone che, non potendo tornare al loro Paese di residenza per via aerea, desiderano continuare il viaggio per via di terra o per via di acqua; in secondo luogo, le persone che era previsto passassero per la zona transiti internazionali di un aeroporto Schengen e che sono dovute uscire dall’aeroporto per trovare alloggio in attesa di poter riprendere il viaggio. La Commissione raccomanda che a queste persone siano rilasciati visti ai confini esterni conformemente all’articolo 35 del codice dei visti e al manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati. Poiché questi cittadini di Paesi terzi non intendevano entrare nel territorio degli Stati membri ma vi si sono trovati per motivi di forza maggiore, la Commissione raccomanda di derogare a certe disposizioni e, in particolare, di rinunciare ai diritti di rilascio dei visti e di non esigere che i richiedenti siano in possesso di un’assicurazione sanitaria di viaggio. |
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