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Notiziario Marketpress di Mercoledì 19 Maggio 2010
 
   
  UE: PARITÀ DI DIRITTI PER IL CONGEDO DI MATERNITÀ TRA LE LAVORATRICI E LE MOGLI DEI LAVORATORI AUTONOMI

 
   
  Strasburgo, 19 maggio 2010 - Gli Stati membri dell´Ue dovrebbero garantire il livello standard di protezione sociale, comprese le indennità di congedo di maternità per almeno 14 settimane, alle lavoratrici autonome e alle mogli o conviventi dei lavoratori autonomi. Questa è l´opinione del Parlamento in una proposta vincolante di modifica di una direttiva Ue. Gli emendamenti di compromesso concordati con il Consiglio suggeriscono che sia compito di ogni Stato membro decidere se il pagamento per l´adesione ai regimi di assicurazione sociale (che copre il congedo di maternità, malattia, invalidità e vecchiaia) debba essere obbligatorio per le lavoratrici autonome oppure se vi possano accedere volontariamente. L´ue vuole aggiornare una legge già esistente per garantire gli stessi standard di diritto alla protezione sociale alle lavoratrici autonome e alle cosiddette "coniugi coadiuvanti" dei lavoratori autonomi. Le coniugi (o conviventi) coadiuvanti non sono delle lavoratrici dipendenti a tutti gli effetti, ma comunque aiutano abitualmente i propri mariti o compagni nel loro lavoro autonomo (ciò accade molto spesso nel settore agricolo e nelle piccole imprese, ma anche nelle libere professioni). Alle lavoratrici autonome e alle coniugi dei lavoratori autonomi potrebbe essere data la possibilità o l´obbligo di pagare un regime di copertura sociale. Ciascuno Stato membro sarà dunque libero di scegliere fra obbligatorietà e volontarietà, hanno sottolineato i deputati in un emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio in seconda lettura. In ogni caso, ogni lavoratrice autonoma o coniuge coadiuvante di un lavoratore autonomo avrebbe il diritto a 14 settimane di congedo di maternità, cioè il periodo minimo di congedo retribuito previsto per le lavoratrici dipendenti dalla direttiva Ue sul congedo di maternità. Di nuovo, spetterà agli Stati membri decidere se il congedo sarà obbligatorio o volontario, e se tale protezione sociale potrà anche essere "proporzionale alla partecipazione nelle attività del lavoratore autonomo". Sostituzione temporanea - Per i deputati, l´accesso a qualunque servizio nazionale che provveda una sostituzione per una donna in congedo di maternità può essere considerato "un´alternativa, o parte del sussidio di maternità". In questo caso la donna in congedo non riceverebbe l´intera indennità, ma potrebbe essere facilmente sostituita nell´impresa familiare. Nessuna discriminazione nella fondazione di una compagnia - Il Parlamento chiede infine agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che le condizioni per la fondazione di una compagnia tra coniugi (o compagni di vita, se riconosciuti dalla legge nazionale) non siano più restrittive che tra altre persone. I prossimi passi - Il Consiglio prevede di adottare questi emendamenti il 7 giugno. Gli Stati membri avranno quindi due anni di tempo per implementare le modifiche alla direttiva, o quattro anni "se incappano in difficoltà" nel trovare le risorse per garantire il livello standard di protezione sociale alle lavoratrici autonome e alle mogli o conviventi dei lavoratori autonomi.  
   
 

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