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Notiziario Marketpress di
Venerdì 21 Maggio 2010 |
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VENEZIA: FORUM DEL CONSUMATORE - VIAGGI E TURISMO
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Le risposte dell´Associazione Adico ai punti scelti dagli utenti e alle loro domande riguardo all´argomento Viaggi e turismo. Così si sono espressi i visitatori sui punti proposti riguardo all´argomento "Viaggi e turismo". Ecco le risposte di Adico: 1) Aumento del prezzo del pacchetto turistico e diritto al rimborso. 2) Diritto al rimborso per problemi nube vulcanica. 3) Todomondo. 4) Voli e diritti dei disabili. 1) Aumento del prezzo del pacchetto turistico e diritto al rimborso. La disciplina dettata dal Codice del Consumo, a riguardo, è molto precisa e dettagliata. L´art. 90 specifica infatti, sotto il titolo di "revisione del prezzo", i seguenti punti: 1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l´aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l´acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Qualora si determini uno dei punti sopraccitati, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza dover pagare alcuna penale ed ha diritto al rimborso di quanto già versato nei 7 giorni successivi al recesso. 2) Diritto al rimborso per problemi nube vulcanica. Se il volo viene cancellato per avverse condizioni metereologiche dovute a eventi naturali, come nel caso della nube gigante sprigionata dal vulcano islandese, le norme comunitarie prevedono il rimborso del prezzo del biglietto ma non la compensazione pecuniaria, ovvero il risarcimento aggiuntivo dei danni. Lo prevede la Carta dei diritti del passeggero realizzata dall´Enac, che contiene tutte le informazioni sui diritti di chi viaggia in aereo. Ecco allora quali sono i diritti dei viaggiatori in casi eccezionali ed imprevedibili quali quelli prodotti da eventi naturali. Assistenza a terra L´assistenza consiste in: - pasti e bevande in relazione alla durata dell´attesa; - adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; - trasferimento dall´aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; - due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. L´assistenza va data in precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori, nonché ai bambini non accompagnati. Rimborsi In caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato (di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km; di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km; di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.) si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. Questi, invece, i diritti dei viaggiatori che hanno acquistato pacchetti turistici dai tour operator. Pacchetti turistici Se il passeggero non è ancora partito, ha diritto a una di queste opzioni: - usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplementi di prezzo; - usufruire di un altro pacchetto di qualità inferiore previo rimborso della differenza di prezzo; - essere rimborsato dell´intera somma già pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione. Non c´è invece alcun diritto al risarcimento del danno provocato dalla cancellazione (risarcimento da vacanza rovinata). Se il passeggero è già partito e non riesce a rientrare a causa della cancellazione del volo, l´organizzatore (tour operator o agenzia viaggi) appresta a proprie spese ogni rimedio utile al soccorso al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio. Il consumatore non ha invece diritto al risarcimento del danno. Se però il tour operator o l´agenzia viaggi non garantiscono l´assistenza, e si è costretti a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall´inadempimento di obblighi di legge (per l´occasione è bene conservare scontrini e fatture). La richiesta di rimborso e risarcimento va fatta entro 10 giorni dal rientro con raccomandata a/r. 3) Todomondo. Il tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento della Todomondo S.p.a. Con la sentenza n. 74 dell´1.10.09. Purtroppo, va subito detto che i consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico e/o un viaggio Todomondo dovevano presentare la domanda di insinuazione al passivo del fallimento entro il 1° Marzo 2010 presso la sezione fallimentare del Tribunale di Genova: procedimento Todomondo S.p.a. N. 79/09 - giudice delegato: dott. Vincenzo Basoli; curatore fallimentare: dott. Franco Garibotti a mezzo lettera raccomandata a/r al Tribunale Ordinario di Genova (Cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova Palazzo di Giustizia - piano 10, stanza 36 Piazza Portoria 1 - 16121 Genova) corredata dalla copia del contratto di acquisto; copia della fattura e/o ricevuta fiscale dell´avvenuto pagamento; nonché copia dell´eventuale lettera di messa in mora, inviata al tour operator. Purtroppo i consumatori hanno poche speranze di esser risarciti perché, in qualità di creditori chirografari, quel poco che si avrà dalla liquidazione andrà sostanzialmente ai dipendenti e fornitori. Altre informazioni per coloro che non hanno partecipato alla domanda di insinuazione al passivo nei termini sopraccitati, verranno valutate specificatamente dai legali delle associazioni consumatori. 4) Voli e diritti dei disabili. Le tutele previste già dal 26 luglio 2007 Una compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) non può rifiutare al Passeggero con disabilità o a mobilità ridotta in arrivo e partenza per un aeroporto dell´Unione europea: - l´accettazione della prenotazione; - l´imbarco, purché il passeggero stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Il rifiuto alla prenotazione o all´imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell´aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l´imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il Passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l´obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi. La compagnia aerea ha l´obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni. Al Passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l´imbarco e all´eventuale accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo. Cosa c´è di nuovo dal 26 luglio 2008 Al momento della prenotazione o dell´acquisto del biglietto, a terra e a bordo i passeggeri con disabilità e i passeggeri con mobilità ridotta devono poter usufruire dei seguenti servizi, sotto la responsabilità del vettore aereo, che consentano di: - poter segnalare facilmente al momento della prenotazione o dell´acquisto del biglietto di viaggio le proprie necessità in termini di assistenza; - conoscere le norme di sicurezza che il vettore applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità; - poter consultare le informazioni sui voli e sui servizi di assistenza disponibili, e prenotare utilizzando i possibili mezzi messi a disposizione dalla tecnologia come internet, e-mail, etc; - poter trasportare in cabina i cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale; - poter trasportare, oltre agli apparecchi medici, al massimo due dispositivi di mobilità (i dispositivi costituiti da una coppia di elementi, come per esempio stampelle, racchette, etc. Vengono conteggiati come un unico dispositivo) per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell´aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose; - accedere alle informazioni essenziali sul volo; - richiedere, e ottenere ove nulla osti, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità; - ottenere assistenza, se necessario, per raggiungere i servizi igienici; - richiedere, e ottenere ove nulla osti, che l´eventuale persona di accompagnamento del passeggero disabile o del passeggero con mobilità ridotta possa sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta (l´accompagnatore, qualora il passeggero con disabilità o con mobilità ridotta non sia indipendente, dovrà sedere accanto o comunque il più vicino possibile al passeggero compatibilmente con la configurazione di cabina e le norme di sicurezza applicate dal vettore); - ottenere a bordo l´assistenza di competenza del vettore per prendere i voli in coincidenza (ad esempio coordinamento con il gestore dell´aeroporto di transito nel caso di ritardi). In aeroporto i passeggeri con disabilità e i passeggeri con mobilità ridotta devono poter usufruire dei seguenti servizi, sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali, che consentano di: - comunicare il loro arrivo all´aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all´interno e all´esterno dei terminal; - spostarsi da un punto designato al banco dell´accettazione; - adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli; - procedere dal banco dell´accettazione all´aeromobile, espletando i controlli per l´emigrazione, doganali e di sicurezza; - imbarcarsi sull´aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria; - procedere dal portellone dell´aeromobile al posto a sedere; - riporre e recuperare il bagaglio a bordo e l´eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato; - procedere dal posto a sedere al portellone dell´aeromobile; - sbarcare dall´aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria; - procedere dall´aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l´immigrazione e doganali; - procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato; - prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra all´interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche; - recarsi ai servizi igienici in caso di necessità; - su richiesta del passeggero disabile o del passeggero con mobilità ridotta, poter essere assistito in aeroporto dal proprio accompagnatore (l´accompagnatore è da intendersi la persona che viaggia con il passeggero disabile o con mobilità ridotta) compreso sbarco e imbarco; - ricevere a terra assistenza per tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell´aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose; - ottenere la sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile; - ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno; - poter accedere alle informazioni sui voli |
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