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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Giugno 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA IS ARENAS - SARDEGNA

 
   
  Il sito sardo «Is Arenas» appartiene alla regione biogeografica mediterranea e si estende per 1 283 ettari nella provincia di Oristano e, precisamente, nei comuni di Cuglieri, di Narbolia e di San Vero Milis. Per la presenza dell’habitat naturale prioritario «2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster», esso è stato proposto come Sic (Sito di Importanza Comunitaria) nel 1995 ed è stato iscritto con la decisione della Commissione 2006/613/Ce nel relativo elenco. Nel 2000, dopo aver preso conoscenza del progetto del complesso turistico e immobiliare previsto tra la società Is Arenas, il Comune di Narbolia e la Regione e consistente nella realizzazione di un campo da golf nonché di un complesso alberghiero e residenziale, la Commissione segnalava all´Italia la violazione della direttiva «habitat». Le autorità nazionali hanno quindi sospeso le procedure di autorizzazione e i lavori di realizzazione del progetto immobiliare, anche se la realizzazione del campo da golf, autorizzata nel 1999 dal Comune di Narbolia, era ormai terminata. Tale Comune ha peraltro in seguito autorizzato il progetto del complesso turistico, in seguito ad una valutazione delle incidenze. Nel 2004, ritenendo che la valutazione delle incidenze non fosse stata correttamente effettuata, la Commissione ha inviato una lettera di diffida complementare. A suo parere, la proposta di ridurre la superficie del sito «Is Arenas», al fine di escluderne le zone del complesso turistico e immobiliare, non poteva essere accettata. Nel 2007, la Commissione, ritenendo che i lavori continuavano sulla base del progetto originario in violazione della direttiva «habitat», inviava una nuova lettera di diffida. La Corte ricorda che, per i siti atti ad essere individuati quali Sic, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure di salvaguardia idonee a salvaguardare il loro interesse ecologico e non possono autorizzare interventi che rischiano di comprometterne le caratteristiche ecologiche. Risulta che i lavori hanno avuto inizio nel 2005 ed erano sempre in corso alla data dell’iscrizione del sito nell’elenco dei Sic: la Repubblica italiana non ha quindi adottato, prima della data dell’iscrizione del sito nell’elenco dei Sic, misure di conservazione idonee. Per la situazione successiva all’iscrizione nell’elenco dei Sic (2006), risulta che i lavori per la realizzazione del complesso sono proseguiti oltre il termine di due mesi fissato nel parere motivato complementare del 29 febbraio 2008 e sono stati condotti sulla base del progetto originario. Anche il piano di gestione provvisorio del Sic «Is Arenas», elaborato dalle autorità italiane nel 2006, è stato approvato solo con delibera della Regione Sardegna nell´aprile 2009, dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare. La Repubblica italiana è quindi venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva «habitat» non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, misure idonee a proteggere l’interesse ecologico del sito proposto e, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate al fine di evitare il degrado degli habitat naturali per i quali il sito è stato designato. Sempre sulla direttiva 1992/43/Ce, è attualmente pendente la causa C-2/10, Azienda Agro-zootecnica Franchini s.A.r.l, e Eolica di Altamura s.R.l., contro Regione Puglia, circa il divieto assoluto di installare impianti eolici in siti Sic e Zps (ex direttiva 1992/43/Ce e 1979/409/Ce), previsto dal regolamento regionale della Regione Puglia, in assenza del Piano regolatore degli impianti eolici. Sentenza 10 giugno 2010 nella causa C-491/08 (Siti di importanza comunitaria – Complesso turistico “Is Arenas)  
   
 

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