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Notiziario Marketpress di
Lunedì 14 Giugno 2010 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: POTREBBERO COSTITUIRE AIUTI DI STATO LE SOVVENZIONI CONCESSE A TIRRENIA TRA IL 1976 ED IL 1980
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Le sovvenzioni di cui ha beneficiato Tirrenia dal 1976 al 1980 non ricoprono i presupposti necessari per non essere considerate aiuti di Stato. Spetterà al giudice di rinvio determinare se Tirrenia era in concorrenza con imprese di altri Stati membri e se, pertanto, tali sovvenzioni costituivano aiuti di Stato che incidevano sugli scambi tra Stati membri. Traghetti del Mediterraneo (Tdm) e Tirrenia effettuavano, negli anni ’70, regolari collegamenti via mare tra l’Italia continentale e le isole della Sardegna e della Sicilia. Nel 1981, la Tdm ha citato la Tirrenia in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subíto a causa della politica di prezzi bassi praticata Tirrenia negli anni 1976‑1980. Essa sosteneva, in particolare, che la Tirrenia aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato in questione, praticando tariffe notevolmente inferiori al prezzo di costo grazie al conseguimento di sovvenzioni pubbliche la cui legittimità era dubbia alla luce del diritto dell’Unione.la domanda della Tdm è stata respinta (2000) financo dalla Corte di cassazione, la quale ha in particolare rifiutato di adire la Corte di giustizia Ue in via pregiudiziale. Nel 2002, il curatore del fallimento della Tdm, nel frattempo messa in liquidazione, ha convenuto la Repubblica italiana davanti al Tribunale di Genova al fine di ottenere il risarcimento del danno subíto a causa degli errori di interpretazione delle norme dell’Unione di materia di concorrenza e di aiuti di Stato commessi dalla Corte di cassazione. Il Tribunale ha sottoposto alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato origine alla sentenza Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, V. Anche Comunicato Stampa), nella quale la Corte ha affermato che Il diritto comunitario ostava ad una legislazione nazionale che escludesse, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado. In seguito a tale pronuncia, il Tribunale ha constatato «la sussistenza dell’illecito commesso dallo Stato Giudice» ed ha ordinato la prosecuzione del giudizio. È a tale stadio della procedura che, interrogandosi sull’interpretazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, il Tribunale di Genova ha rinviato nuovamente alla Corte di Giustizia Ue per domandarle in via pregiudiziale se il comportamento tenuto a suo tempo dalla Tirrenia, in conseguenza delle sovvenzioni in questione, abbia falsato o meno il gioco della concorrenza nel mercato comune. In particolare, il Tribunale di Genova si interroga sulla legittimità di aiuti di Stato, concessi a titolo di acconti, in assenza di criteri precisi e stringenti tali da evitare che la corresponsione dell’aiuto possa falsare la concorrenza. Nella sentenza resa quest´oggi la Corte ricorda che un intervento statale non costituisce un aiuto di Stato qualora esso rappresenti la compensazione corrispondente alla contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti. Tuttavia, a tal fine, devono ricorrere taluni presupposti. In particolare, l’impresa beneficiaria di una tale compensazione deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente e la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. In seguito la Corte constata che le sovvenzioni erano destinate alla prestazione di servizi di collegamento con le isole italiane maggiori e minori, i quali dovevano assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate e, in particolare, del Mezzogiorno. Le convenzioni stipulate con le imprese beneficiarie dovevano prevedere obblighi riguardanti i collegamenti da garantire, la frequenza di tali collegamenti e i tipi di nave da destinare a ciascuno di questi. Ne consegue che le imprese beneficiarie erano incaricate dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico. Tuttavia tali convenzioni sono state stipulate solo nel mese di luglio 1991. Ne risulta che durante tutto il periodo che va dal 1976 al 1990, le sovvenzioni sono state versate senza che fossero chiaramente definiti gli obblighi di servizio pubblico posti a carico delle imprese beneficiarie, senza che fossero previamente stabiliti, in modo obiettivo e trasparente, i parametri sulla base dei quali era calcolata la compensazione di tali obblighi, e senza garantire che tale compensazione non eccedesse quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi suddetti. Le convenzioni non ricoprivano dunque nessuno dei presupposti necessari affinché una compensazione per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico possa sottrarsi, a motivo dell’assenza di un vantaggio concesso all’impresa interessata, alla qualifica di aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione. Inoltre, la Corte rileva che non può escludersi che la Tirrenia fosse in concorrenza con imprese di altri Stati membri sulle linee interne, cosa che spetta al giudice di rinvio verificare. D´altro canto, non si può neppure escludere che la Tirrenia si trovasse in una situazione di concorrenza con tali imprese su linee internazionali e che, mancando una contabilità separata per le sue diverse attività, vi sia stato un rischio che gli introiti ricavati dalla sua attività di cabotaggio beneficiante delle sovvenzioni siano stati utilizzati a vantaggio di attività da essa svolte sulle dette linee internazionali, cosa che spetta, del pari, al giudice del rinvio verificare. La Corte conclude pertanto che delle sovvenzioni corrisposte in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell’approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di Stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. (Sentenza del 10 giugno 2010 nella causa C-140/09) |
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