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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 08 Gennaio 2003 |
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MERCATO INTERNO: LA COMMISSIONE EUROPEA INTERVIENE NEI CONFRONTI DI TREDICI STATI MEMBRI CHE NON HANNO RECEPITO NEL PROPRIO ORDINAMENTO LA LEGISLAZIONE DELL´UNIONE: CIRCOLAZIONE DI MONETA ELETTRONICA, INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE, COMMERCIO ELETTRONICO, ASSICURAZIONI
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Bruxelles, 8 gennaio 2003 - La Commissione europea ha deciso d´iniziare procedimenti per infrazione contro 13 Stati membri che hanno mancato di recepire nell´ordinamento nazionale una o più di cinque diverse direttive riguardanti il mercato interno. La Commissione richiederà a Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia e Regno Unito di porre in vigore rapidamente la necessaria legislazione nel quadro di ventisei procedimenti diversi attinenti a direttive riguardanti l´assicurazione dei veicoli a motore, i beni culturali, il commercio elettronico e l´emissione di moneta elettronica. Queste richieste assumeranno la forma di pareri motivati. La Commissione può deferire alla Corte di giustizia ogni Stato membro che dopo aver ricevuto un parere motivato non invii una risposta soddisfacente nel giro di due mesi. Dopo aver inviato pareri motivati nel luglio 2002, conformemente a questo modo di procedere la Commissione deferirà alla Corte europea di giustizia Belgio, Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Portogallo per non aver attuato la direttiva sulla tutela giuridica di disegni e modelli. Pareri motivati verranno anche inviati a nove Stati membri per il mancato recepimento nelle legislazioni nazionali della direttiva 98/44/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (vedere Ip/02/1928). Dall´ultimo quadro di valutazione del mercato interno pubblicato dalla Commissione nel mese di novembre (vedere Ip/02/1644), dieci anni esatti dopo l´apertura delle frontiere europee, risulta che il numero delle direttive non recepite tempestivamente nelle legislazioni nazionali degli Stati membri ha ricominciato a crescere. Il fenomeno del "mancato recepimento" registra una tendenza crescente, con una media passata dall´1,8% per Stato membro nel maggio 2002 al 2,1% nel novembre dello stesso anno. Queste cifre si riferiscono alla percentuale di atti legislativi pertinenti al mercato interno dell´Unione attualmente in vigore che gli Stati membri non hanno ancora recepito nelle legislazioni nazionali. Il recente aumento fa seguito ad un decennio di continui miglioramenti, in cui si è registrato un costante calo di questo fenomeno rispetto alla media del 21,4% per Stato membro registrata nel 1992. Assicurazione dei veicoli a motore La Commissione invierà pareri motivati a Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito perché questi Stati non hanno recepito la quarta direttiva assicurazione autoveicoli (2000/26/Ce) entro il termine convenuto del 20 luglio 2002. Soltanto quattro Stati membri (Germania, Austria, Finlandia e Svezia) hanno rispettato pienamente tale termine, cosicché quest´anno la Commissione ha inviato agli altri undici Stati membri lettere di costituzione in mora. Nel frattempo anche Danimarca e Spagna hanno portato a termine il recepimento della direttiva in questione nelle rispettive legislazioni nazionali. Anche il Belgio ha già adottato quasi tutti gli atti legislativi necessari per recepire la direttiva. Qualora la direttiva non venga adeguatamente applicata negli altri otto Stati membri sopra indicati il guidatore proveniente da uno Stato membro che sia coinvolto in un incidente con una vettura immatricolata ed assicurata in un altro Stato membro continuerà ad incontrare serie difficoltà per ottenere rapidamente un indennizzo. A differenza delle prime tre direttive che disciplinano questo campo, la quarta direttiva assicurazione autoveicoli copre incidenti che abbiano luogo in Stati membri diversi da quello di residenza della vittima (vittime in visita). Tale direttiva si applica altresì nella quarantina di paesi coperti dal sistema della carta verde ad incidenti in cui le parti in causa provengano entrambe dall´Unione. Essa mira così ad agevolare ed accelerare la liquidazione dei danni consentendo alle vittime di indirizzarsi direttamente all´assicuratore della parte in colpa piuttosto che alla parte in colpa stessa. Ogni compagnia d´assicurazione è tenuta a nominare un rappresentante in ogni Stato membro dell´Unione cosicché la vittima di un incidente sia in grado di trattare nel proprio Stato membro e nella propria lingua con un rappresentante della compagnia d´assicurazione in causa. Nell´ambito della direttiva agli Stati membri è anche prescritto di: imporre sanzioni per accelerare la liquidazione del danno nel caso in cui le compagnie d´assicurazione chiamate in causa impieghino più di tre mesi per inviare una risposta ragionata ad una richiesta d´indennizzo; stabilire centri d´informazione per affrontare in generale le questioni pertinenti all´assicurazione dei veicoli a motore, per agevolare alle vittime d´incidenti il compito d´individuare la compagnia presso la quale è assicurata la parte in colpa; istituire un organismo di compensazione per liquidare i danni nei casi in cui non vi siano rappresentanti appositi o la compagnia d´assicurazione sia troppo lenta a farlo. Tale organismo esigerà in un secondo momento un rimborso dall´organismo di compensazione dello Stato membro in cui ha sede la compagnia d´assicurazione in questione. Beni culturali La Commissione ha deciso d´inviare pareri motivati a Belgio, Francia e Lussemburgo poiché questi Stati membri non hanno notificato alla Commissione i provvedimenti presi a livello nazionale per applicare la direttiva 2001/38/Ce del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva del Consiglio 93/7/Cee relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri avevano concordato di applicare tale direttiva entro il 31 dicembre 2001. La direttiva 2001/38/Ce stabilisce che la qualifica di culturale attribuita ad un bene non dipende dal suo valore finanziario. Sotto questo aspetto essa modifica l´allegato della direttiva 93/7/Cee, nell´intento di chiarire che determinati beni culturali, quali incunaboli o manoscritti, vanno considerati beni culturali indipendentemente dal loro valore monetario. La direttiva 2001/38/Ce converte inoltre in euro le precedenti somme in Ecu delle soglie di valore al di sopra delle quali i beni culturali rientrano nel campo d´applicazione della precedente direttiva 93/7/Ce. Per gli Stati membri che non fanno parte dell´area dell´euro essa provvede a fissare soglie di valore basate sui tassi di cambio del 31 dicembre 2001 e soggette a revisione periodica ed automatica. Commercio elettronico La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Portogallo perché questi Stati non hanno notificato i provvedimenti nazionali destinati ad attuare la direttiva 2000/31/Ce sul commercio elettronico. Tale direttiva prescrive agli Stati membri porre in essere un contesto giuridico atto a garantire la libera circolazione di servizi pertinenti alla società dell´informazione in tutta l´Unione europea ed a consentire che il commercio elettronico tragga pienamente vantaggio delle disposizioni relative al mercato interno. La direttiva è entrata in vigore il 17 luglio 2000 ed il termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali è stato fissato al 17 gennaio 2002. Gli Stati membri hanno approvato un periodo d´attuazione così breve poiché concordavano nel ritenere che fosse urgente stabilire un contesto giuridico in cui inquadrare il commercio elettronico. La Commissione è consapevole del fatto che gli Stati membri interessati stanno compiendo considerevoli sforzi per accelerare quanto più possibile il recepimento di tale direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali e che in tutti gli Stati membri in questione sono in discussione appositi progetti di legge. In assenza tuttavia di un´adozione formale di tali atti la Commissione ha tuttavia deciso di proseguire sulla strada del procedimenti per infrazione. Enti connessi alla circolazione di moneta elettronica La Commissione invierà pareri motivati a Belgio, Finlandia, Francia e Grecia perché questi Stati non hanno preso i provvedimenti necessari ad uniformarsi alla direttiva 2000/28/Ce ed alla direttiva 2000/46/Ce riguardante l´avvio, l´esercizio e la vigilanza prudenziale delle attività degli istituti di moneta elettronica (vedere Ip/98/727). Per moneta elettronica s´intende un sistema in grado di sostituire monete e banconote incentrato su un dispositivo elettronico (di norma una carta intelligente, un borsellino elettronico quale il sistema belga Proton ovvero la memoria di un computer), accettato da imprese diverse dall´emittente e destinato a consentire il pagamento per via elettronica d´importi limitati. Per garantire la fiducia del portatore in tale sistema occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile; in questo contesto s´intende che il rimborso debba sempre avvenire alla pari. La direttiva mira ad agevolare lo sviluppo del commercio elettronico all´interno dell´Unione stabilendo norme di minima per garantire che gli enti che emettono moneta elettronica siano stabili e finanziariamente solidi, così da promuovere la fiducia d´imprese e consumatori. Le direttive mirano parimenti ad impedire qualsiasi distorsione della concorrenza tra gli emittenti di moneta elettronica, in particolare tra gli istituti di credito tradizionali e le altre imprese che emettono tale moneta. Per parare i rischi specifici connessi all´emissione di moneta elettronica la vigilanza prudenziale deve risultare mirata e di conseguenza meno ponderosa di quella che si applica agli istituti di credito. Il termine di recepimento concordato era il 27 aprile 2002. Protezione giuridica di disegni e modelli La Commissione ha deciso di deferire alla Corte di giustizia Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna giacché questi paesi non hanno recepito nelle rispettive legislazioni nazionali la direttiva 98/71/Ce sulla protezione giuridica di disegni e modelli. Tale direttiva è stata adottata nel 1998 egli stessi Stati membri hanno concordato di attuarla entro il 28 ottobre 2001. Il fatto di garantire un elevato livello di protezione per la proprietà industriale in tutto il mercato interno è d´importanza fondamentale per incoraggiare gli investimenti in attività produttive. La direttiva mira a garantire la coerenza tra le disposizioni nazionali in tema di normativa su disegni e modelli che hanno ripercussioni più dirette sul funzionamento del mercato interno. In particolare la direttiva: definisce cosa costituisca un "disegno" o "modello"; stabilisce i criteri in funzione dei quali è accordata la protezione (un disegno deve presentare un carattere di novità e di originalità); fissa la durata della protezione (da un minimo di 5 anni ad un massimo di 25 anni); stabilisce il campo d´applicazione della protezione (il titolare del diritto gode del diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e d´impedire a qualunque terzo di utilizzarlo); stabilisce i limiti della normativa dei disegni o modelli (la quale ad esempio di norma non copre i collegamenti tra componenti); stabilisce norme che disciplinano la nullità della registrazione di un disegno o modello. I titolari di un disegno o modello potranno scegliere di registrare il loro disegno o modello nell´ambito della legislazione nazionale, quale armonizzata dalla direttiva, o di avvalersi di un´unica procedura per ottenere la protezione nell´intera Unione registrando disegni o modelli in quanto "Disegni o modelli comunitari" presso l´Ufficio per l´armonizzazione nel mercato interno di Alicante, conformemente al regolamento su disegni e modelli comunitari adottato nel dicembre 2001 (vedere Ip/01/1803). In una lettera di costituzione in mora datata 5 dicembre 2001 la Commissione ha ricordato agli Stati membri che non avevano ancora recepito la direttiva nella propria legislazione nazionale la necessità di prendere provvedimenti per adempiere ai loro obblighi. Alcuni Stati membri hanno dato applicazione alla direttiva nel primo semestre del 2020. L´1 luglio 2002 la Commissione ha deciso d´inviare una richiesta formale agli Stati membri che non avevano ancora provveduto. Oggi la Commissione ha iniziato l´ultima fase del procedimento per infrazione deferendo alla Corte europea di giustizia i sette Stati membri sopra indicati. Informazioni relative ai procedimenti d´infrazione in corso contro tutti gli Stati membri sono disponibili sul sito Web Europa: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm |
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