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Notiziario Marketpress di
Lunedì 06 Settembre 2010 |
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PRIVACY: CASELLE E-MAIL INTESTATE A EX DIPENDENTI
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Come anticipato nel notiziario del 26 aprile 2010 il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 22 aprile 2010 ha esaminato una particolare questione connessa alla posta elettronica aziendale: come trattare le caselle e-mail del tipo nome.Cognome@azienda.it dopo la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente al quale la casella stessa è intestata. L´autorità Garante ha ribadito che come l´indirizzo e-mail di una persona fisica deve essere considerato un dato personale così anche l´indirizzo e-mail attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni determina una legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza, senza garantire, però, la confidenzialità dei messaggi scambiati: l´account, infatti, può essere eccezionalmente nella disponibilità di accesso da parte del datore di lavoro se ciò è necessario per improrogabili esigenze aziendali, come indicato anche nelle linee guida per un corretto uso di posta elettronica e Internet nell´ambito dei rapporti di lavoro, approvate dal garante con la deliberazione del 1° marzo 2007. Anche se il regolamento aziendale, relativo all´uso degli strumenti elettronici messi a disposizione dall´Azienda, chiarisce che l´indirizzo di posta elettronica viene fornito al dipendente per realizzare solo le finalità istituzionali dell´Azienda", secondo il Garante della Privacy, la presenza di un disciplinare aziendale relativo all´uso della posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti non esclude che all´interno della corrispondenza scambiata tramite gli account aziendali possano essere anche presenti contenuti di natura strettamente personale e quindi anche dati riferibili a terzi. Conseguentemente, l´esigenza di tutela si estende anche nei confronti di coloro che inviano i messaggi (di qualunque contenuto, privato o lavorativo) che possono ritenere che il destinatario degli stessi sia esclusivamente una determinata persona. L´interesse alla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti (ex dipendenti e terzi mittenti di e-mail), deve essere sempre contemperato con l´interesse dell´Azienda a gestire le informazioni indispensabili all´efficiente attività imprenditoriale. In quest´ottica di contemperamento, con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" del. 1° marzo 2007 il Garante ha disposto che l’azienda deve disattivare, nel termine di 30 giorni, tutti gli account di posta elettronica appartenenti al dominio azienda.It attribuiti a soggetti non più presenti nell´organizzazione imprenditoriale; predisporre, durante il medesimo periodo di 30 giorni, un sistema idoneo per informare i terzi mittenti delle comunicazioni della disattivazione di tutti gli account del dominio azienda.It riferibili a ex dipendenti, con l´invito a inoltrare la corrispondenza di lavoro a un indirizzo di posta elettronica alternativo |
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