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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Settembre 2010 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: NEL CAMPO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA, GLI SCAMBI NELLŽAMBITO DI UNŽIMPRESA CON UN AVVOCATO INTERNO NON BENEFICIANO DELLA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI TRA CLIENTI ED AVVOCATI
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Con una decisione in data 10 febbraio 2003, la Commissione ha ordinato ad Akzo Nobel Chemicals e alla sua filiale Akzo Chemicals di sottoporsi ad accertamenti diretti alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali. Tale accertamento è stato effettuato da funzionari della Commissione, assistiti da rappresentanti dellŽOffice of Fair Trading (Oft, autorità britannica garante della concorrenza) nei locali di Akzo Nobel e di Akcros nel Regno Unito. Durante lŽesame dei documenti raccolti, è sorta una controversia relativamente a due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale e il coordinatore dellŽAkzo Nobel competente per il diritto della concorrenza, un avvocato iscritto allŽordine forense olandese e membro del servizio giuridico di Akzo Nobel e dunque dipendente di tale impresa. Dopo aver analizzato questi documenti, la Commissione ha considerato che essi non erano tutelati dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Con decisione 8 maggio 2003, la Commissione ha respinto la domanda presentata dalle due imprese diretta ad ottenere la tutela dei documenti controversi a titolo del principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Contro queste due decisioni Akzo Nobel e Akcros hanno presentato due ricorsi dinanzi al Tribunale, che questŽultimo ha respinto con sentenza 17 settembre 2007. Le imprese hanno allora impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte. A sostegno della loro impugnazione, Akzo Nobel e Akcros fanno valere in sostanza che il Tribunale di primo grado della Comunità europea (ora Tribunale dellUnione europea) ha erroneamente negato ai due messaggi di posta elettronica scambiati con il loro avvocato interno la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. La Corte ha avuto lŽoccasione di pronunciarsi sullŽestensione di questa tutela nella sentenza Am & S Europa / Commissione dichiarando che questa è subordinata a due condizioni cumulative. Da un lato, lo scambio con lŽavvocato deve essere connesso allŽesercizio del «diritto alla difesa del cliente» e, dallŽaltro, si deve trattare di uno scambio proveniente da «avvocati indipendenti», vale a dire «avvocati non legati al cliente da un rapporto dŽimpiego». Per quanto riguarda questa seconda condizione, la Corte, nella sua sentenza in data odierna, osserva che il requisito relativo alla qualità di avvocato indipendente deriva dalla concezione della funzione di questŽultimo come collaborazione allŽamministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nellŽinteresse superiore della giustizia, lŽassistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Ne deriva che il requisito di indipendenza implica lŽassenza di qualsiasi rapporto dŽimpiego tra lŽavvocato e il suo cliente, e che pertanto la tutela in base al principio della riservatezza non si estende agli scambi allŽinterno di unŽimpresa o di un gruppo con avvocati interni. La Corte considera che lŽavvocato interno, nonostante la sua iscrizione allŽordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode un avvocato che lavora in uno studio legale esterno. Nonostante la disciplina professionale applicabile, lŽavvocato interno non può, indipendentemente dalle garanzie di cui gode lŽesercizio della sua professione, essere equiparato ad un avvocato esterno a causa della situazione di lavoratore subordinato in cui si trova. Questa per sua stessa natura, non consente allŽavvocato interno di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro e che dunque influisce sulla sua capacità di agire con indipendenza professionale. Peraltro, lŽavvocato interno può essere chiamato a svolgere altri compiti, (come nella fattispecie, quello di coordinatore per il diritto della concorrenza, che possono incidere sulla politica commerciale dellŽimpresa. Orbene, simili funzioni non possono che rafforzare gli stretti legami dellŽavvocato con il suo datore di lavoro. In tale contesto, la Corte dichiara che, tanto per la sua dipendenza economica quanto per i suoi stretti legami con il suo datore di lavoro, lŽavvocato interno non gode di unŽindipendenza professionale paragonabile a quella di un avvocato esterno. Ne deriva che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto relativamente al secondo requisito del principio della riservatezza enunciato nella sentenza Am & S Europa / Commissione. Inoltre, la Corte considera che questa interpretazione non viola il principio di parità di trattamento in quanto lŽavvocato interno si trova in una posizione sostanzialmente diversa da quella di un avvocato esterno. Peraltro, la Corte, rispondendo allŽargomento dellŽAkzo Nobel e dellŽAkcros secondo cui i diritti nazionali in materia sarebbero evoluti, ritiene che nessuna tendenza preponderante a favore di una tutela della riservatezza delle comunicazioni nellŽambito di unŽimpresa o di un gruppo con avvocati interni possa essere rilevata per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Di conseguenza, la situazione giuridica attuale nellŽambito degli Stati membri non giustifica unŽevoluzione della giurisprudenza nel senso di un riconoscimento, agli avvocati interni, del beneficio della tutela della riservatezza. Inoltre, lŽevoluzione dellŽordinamento giuridico dellŽUnione e la modifica delle norme di procedura in materia di diritto della concorrenza, non può fondare un capovolgimento della giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza Am & S Europa / Commissione. Poiché lŽAkzo Nobel e lŽAkcros hanno fatto inoltre valere che lŽinterpretazione effettuata dal Tribunale abbassa il livello della tutela dei diritti della difesa delle imprese. La Corte considera che ogni soggetto che intende avvalersi della consulenza di un avvocato deve accettare le restrizioni e condizioni associate allŽesercizio della professione. Le modalità della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti rientrano tra queste restrizioni e condizioni. Infine per quanto riguarda il mancato rispetto del principio della certezza del diritto, fatto valere da Akzo Nobel e Akcros, la Corte ritiene che questŽultimo non impone il ricorso, per i procedimenti dŽindagine a livello nazionale e per quelli condotti dalla Commissione, a criteri identici per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Di conseguenza, il fatto che, nellŽambito di un accertamento condotto dalla Commissione, la tutela è limitata agli scambi con gli avvocati esterni non determina alcuna lesione di tale principio. Di conseguenza, la Corte respinge lŽimpugnazione proposta da Akzo e Akcros. Sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd / Commissione del 14.9.2010 |
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