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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Settembre 2010 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L´ITALIA HA CHIESTO AL TRIBUNALE UE DI ANNULLARE DUE BANDI DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE DI ASSUNZIONE A 125 POSTI DI AMMINISTRATORE E A 110 POSTI DI ASSISTENTE (AST3) NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL´INFORMAZIONE
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Gli avvisi sono stati pubblicati unicamente nelle versioni della Guue in inglese, francese e tedesco. Fra i requisiti relativi alle «Conoscenze linguistiche», si prevedeva che per essere ammessi alle prove scritte, i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. Le prove scritte si sarebbero svolte «in tedesco, in inglese o in francese ([seconda] lingua […])». Successivamente l’Epso pubblicava due modifiche ai bandi di concorso controversi in tutte le versioni linguistiche della Guue. L´italia considera che la Commissione ha violato il regolamento del Consiglio n. 1/58 sull´utilizzo delle lingue ufficiali e lo statuto del personale Ue, che prevede la pubblicazione nella Guue dei bandi di concorso generale nelle 23 lingue ufficiali. Non contesta l’omessa pubblicazione nella Guue in tutte le lingue ufficiali, di un’informazione relativa alla pubblicazione dei bandi di concorso controversi (l’Epso ha posto rimedio all’errore amministrativo costituito dalla pubblicazione dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue, pubblicando per ciascuno di detti bandi una modifica nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali), ma contesta l’omessa pubblicazione integrale dei bandi di concorso nelle lingue ufficiali diverse dal francese, l’inglese e il tedesco. Il Tue considera che la pubblicazione integrale nella Guue dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue, seguita da una pubblicazione succinta nella Guue, in tutte le lingue ufficiali, di modifiche di detti bandi, non costituisce una discriminazione basata sulla lingua. Dal momento che la pubblicazione integrale nella Guue in tre sole lingue, seguita dalla pubblicazione delle due modifiche, non incide sull’accesso degli interessati – che soddisfino i requisiti relativi alle conoscenze linguistiche – al testo integrale dei bandi, il Tue non condivide la circostanza invocata dall´Italia, che una siffatta pubblicazione privilegerebbe un gruppo limitato di lingue. Per il Tue, tale forma di pubblicazione non è inadeguata rispetto alle finalità organizzative che persegue e non è contraria al principio di proporzionalità. In pratica, nel caso di specie, qualsiasi candidato ai concorsi in possesso delle competenze linguistiche richieste dai bandi di concorso controversi ha potuto accedere e partecipare, alle stesse condizioni, ai procedimenti di assunzione. Inoltre, il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi comunitari può obiettivamente giustificare una scelta limitata di lingue di comunicazione interna. Il Tue rigetta quindi il ricorso dell´Italia. (Sentenza 13 settembre 2010, cause riunite T-166/07 e T-285/07) |
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