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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Settembre 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IVA E PRESTITI A TASSI USURAI

 
   
  La domanda della Corte di Cassazione è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Curia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Entrate, in ordine ad un avviso di rettifica Iva, concernente redditi derivanti da attività di prestito ad usura. L’ufficio di Rossano (Cosenza) dell’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di rettifica Iva dovuta per l’anno 1994 per l’omessa dichiarazione di corrispettivi per un imponibile di Itl 629 220 964, ed un relativo debito d’imposta di Itl 96 844 000, per un ammontare complessivo dovuto pari a Itl 255 690 000 (120.000 euro). Gli importi non dichiarati provenivano da attività di prestito ad usura (illecito penale e per cui il Curia è stato condannato nel 2002). Tanto l’ufficio finanziario che il giudice di primo grado e d´appello avevano ritenuto tutte le poste positive bancarie quali ricavi non dichiarati da attività d’impresa assoggettabili all´Iva. Il sig. Curia ha impugnato la sentenza d´appello dinanzi alla Corte di cassazione che ha chiesto, in sostanza, alla Corte Ue se l’attività di prestito ad usura rientri, nonostante la sua natura illecita, nell’ambito di applicazione della Sesta direttiva Cee 77/388/Cee; se uno Stato membro possa assoggettare tale attività all’Iva, quando invece l’attività di concessione di crediti a tassi non eccessivamente elevati è esente. La Corte ricorda che per giurisprudenza consolidata, il principio di neutralità fiscale non consente una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite. Ne deriva che la qualificazione di un comportamento come riprovevole non comporta, di per sé, una deroga all’assoggettamento all’imposta. Il prestito in denaro costituisce un’attività economica, secondo il diritto italiano, che non è soggetta ad un divieto assoluto. Solo i prestiti ad usura (concessi contro interessi eccessivamente elevati) sono vietati. Non è affatto esclusa una concorrenza tra i prestiti ad usura illeciti e i crediti leciti, a tassi di mercato normali. Pertanto, l’attività di prestito ad usura rientra nell’ambito di applicazione della Sesta direttiva, che, anche per l’esenzione dall’Iva non delinea alcuna distinzione fra crediti leciti e crediti illeciti. Gli Stati membri non possono quindi limitare l’esenzione Iva ai soli prestiti leciti. La Corte ricorda che gli Stati membri possono comunque reprimere la trasgressione del divieto di prestiti ad usura mediante le opportune sanzioni. In conclusione uno Stato membro non può assoggettare all’Iva l´attività di prestito in denaro a tassi usurai, qualora invece l’attività di concessione di prestiti in denaro ad interessi non eccessivamente elevati sia esente da tale imposta. (Ordinanza del 7/7/2010, C-381/09, Gennaro Curia/ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate)  
   
 

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