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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Ottobre 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: REGIME DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AREE DEPRESSE DELL’ITALIA

 
   
  La Nuova Agricast Srl e la Cofra Srl chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale 2 dicembre 2008, cause riunite T-362/05 e T-363/05, con cui sono state respinte le loro domande di risarcimento dei danni subiti a causa della decisione della Commissione (12 luglio 2000) di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia, nonché a causa del comportamento della Commissione nel corso del procedimento. Con la legge n. 488/1992, il legislatore italiano ha previsto misure finanziarie per agevolare lo sviluppo delle imprese di talune attività produttive nelle aree depresse del Paese. Nel 1995 e 1997 la Commissione ha adottato due decisioni di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti successivi, basati su detta legge. Le modalità del regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 1997 prevedevano che: – le spese ammissibili erano quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente rispetto a quello cui si riferiva la domanda, – le imprese la cui domanda era stata inserita in una graduatoria regionale, ma che non avevano potuto essere agevolate, potevano ripresentare lo stesso progetto, senza modificare gli elementi («inserimento automatico»), oppure rinunciare ad esso e ripresentare lo stesso progetto, in base al primo bando utile, modificando gli elementi in modo da rendere la domanda più competitiva («riformulazione» della domanda). Nel 1999 l´Italia ha notificato alla Commissione un progetto di regime di aiuti, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il Mica (Ministero industria commercio e artigianato) ha chiesto che la retroattività delle spese ammissibili dalla data di chiusura del bando precedente formasse oggetto di una norma transitoria. Con la decisione controversa, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti (il «regime di aiuti 2000 2006»). La decisione controversa contiene una disposizione di transizione rispetto al regime di aiuti 1997 1999: le domande introdotte in occasione dell’ultimo bando organizzato in base al regime di aiuti 1997 1999 che sono state considerate ammissibili all’aiuto sarebbero state eccezionalmente ammesse. Nell’ambito del regime di aiuti 1997 1999, il Mica, nel 1997, ha pubblicato il terzo bando di presentazione delle domande. Le imprese interessate potevano presentare le domande entro il 16 marzo 1998, per le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aiuti formulate in base al bando precedente. La Nuova Agricast e la Cofra presentavano entrambe una domanda per un progetto di investimento a titolo del terzo bando. Entrambi questi importi comprendevano le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la chiusura dei termini del bando precedente. Tali domande, ritenute ammissibili, sono state inserite nella graduatoria regionale della Puglia ma, data la mancanza di fondi sufficienti, non hanno ottenuto l’aiuto richiesto. Ciononostante, esse sarebbero state inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al quarto bando di presentazione delle domande di aiuti. Nel frattempo, veniva pubblicato il quarto bando. La Nuova Agricast e la Cofra hanno rinunciato all’inserimento automatico, al fine di poter presentare nuovamente una domanda riformulata. Tuttavia, le autorità italiane non hanno pubblicato alcun bando utile prima del 31 dicembre 1999. Nel 2000 hanno pubblicato l’ottavo bando, ma le domande riformulate dalle ricorrenti sono state giudicate irricevibili. La Nuova Agricast ha allora agito dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna del Ministero delle Attività produttive a risarcire il danno subito a causa della mancata percezione dell’aiuto richiesto. Il Tribunale ordinario di Roma ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità della decisione controversa con riferimento al principio di parità di trattamento. La Corte, con sentenza 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, ha risposto nel senso che l’esame della questione non rivelava alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione. La Corte ha constatato che la Commissione doveva conoscere l’esistenza sia delle imprese, come la Nuova Agricast, la cui domanda di aiuto era stata inserita nella graduatoria del terzo bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto e che avevano quindi rinunciato all’inserimento automatico, sia di quelle la cui domanda era stata inserita nella graduatoria del quarto bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto per mancanza di fondi disponibili. Tuttavia, la Corte ha concluso che la Commissione, autorizzando il regime di aiuti 2000-2006 in forza del quale solo le imprese della seconda categoria potevano beneficiare della disposizione transitoria, non ha violato il principio di parità di trattamento, poiché le imprese di questa seconda categoria e quelle della prima categoria non si trovavano in una situazione analoga. Nel 2005, la Nuova Agricast e la Cofra hanno proposto ciascuna un ricorso per la condanna della Commissione al risarcimento del danno da esse subito. Il 2/12/2008 il Tribunale ha respinto i ricorsi e ha condannato le ricorrenti alle spese (Sentenza T-362/05 e T-363/05). Con la presente impugnazione, le ricorrenti sostengono che la decisione del 1997 è illegittima. Un regime di aiuti che fornisca precise rassicurazioni in ordine alla possibilità che un’impresa ripresenti una domanda di aiuto, ma che venga interpretato ed applicato in modo da rendere la presentazione di quest’ultima logicamente impossibile, non è conforme ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il semplice fatto che detta decisione, senza ulteriori precisazioni, sottolinei che la data di scadenza dell’autorizzazione data al regime di aiuti 1997-1999 è il 31 dicembre 1999 non era sufficiente ad eliminare qualsiasi ambiguità riguardo alla questione se le imprese che hanno ottenuto nell’ambito di quest’ultimo la garanzia di poter presentare la loro domanda per una seconda volta, tramite inserimento automatico o riformulazione, potessero esercitare tale diritto nel contesto di un bando indetto successivamente a tale data nel caso in cui non ci fosse stato in precedenza alcun bando utile. Le ricorrenti fanno valere in sostanza che il Tribunale era tenuto ad interpretare la decisione del 1997 nel senso che questa autorizzava il lancio di un bando di presentazione di domande di aiuti ad hoc dopo il 31 dicembre 1999, di modo che le ricorrenti avrebbero dovuto essere considerate autorizzate a presentare la loro domanda riformulata per il primo bando utile sotto il regime di aiuti 2000 2006, vale a dire l’ottavo bando. La Corte constata che la decisione del 1997 indicava sotto il titolo «Durata» la data del 31 dicembre 1999. Un operatore economico prudente ed accorto, che si presume essere a conoscenza di detta decisione, poteva dedurre da detta indicazione che la possibilità di poter partecipare, mediante iscrizione automatica o riformulazione, ad un bando successivo a quello nell’ambito del quale la domanda di aiuto è stata presentata, era limitata dalla durata dell’autorizzazione accordata a tale regime. Non poteva ragionevolmente attendersi che detta decisione avrebbe autorizzato l’attribuzione di aiuti anche dopo la data indicata. Anche se le disposizioni nazionali che disciplinano le modalità di detto regime e gli atti adottati nell’ambito del terzo bando non segnalavano espressamente una data di scadenza per l’esercizio della possibilità di una nuova partecipazione ad un bando successivo, le ricorrenti non potevano nutrire un legittimo affidamento nel fatto di poter ricorrere a tale possibilità dopo il 31 dicembre 1999. A causa dell’indicazione di una data di scadenza, era prevedibile per le imprese in grado di poter beneficiare del regime di aiuti 1997 1999 che, dopo detta data, nessun bando di presentazione delle domande di aiuti poteva essere indetto in applicazione di detto regime. Siffatta disparità di trattamento fra le imprese che hanno avuto l’occasione di esercitare la detta possibilità e quelle che non hanno più avuto tale occasione è oggettivamente giustificata. Qualora una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, costituisca una deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti, la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo. La Corte dichiara quindi che il Tribunale non ha violato i principi di certezza di diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento giudicando che la decisione della Commissione del 1997 non poteva essere considerata nel senso che autorizzava le ricorrenti a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando di presentazione di domande di aiuti pubblicato dopo la data di scadenza di detta decisione. Pertanto, il ricorso è respinto. (Sentenza del 14 ottobre 2010 nella causa C-67/09 Nuova Agricast Srl e Cofra Srl/commissione europea)  
   
 

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