ESENZIONE CONTRIBUTIVA STOCK OPTION E PIANI AZIONARI
Con la circolare n. 123 dell’11 dicembre 2009 l’Inps aveva analizzato il regime di esenzione contributiva introdotto dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 per quanto riguarda l’imponibilità delle stock option e aveva precisato che il regime di esenzione contributiva si applica anche ai piani azionari non generalizzati che prevedano l’assegnazione delle azioni a titolo gratuito, in quanto nella legislazione italiana non c’è una definizione legale di stock option. Ora con il messaggio n. 25602 del 12 ottobre 2010 l’Inps ha precisato le condizioni che devono essere rispettate perché vi sia un’esenzione contributiva dei piani azionari: non devono essere generalizzati; l’attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi di una o più condizioni come, ad esempio, un periodo minimo decorso il quale il lavoratore matura il diritto di ricevere le azioni, la permanenza in servizio alla scadenza del periodo predetto, il raggiungimento di determinati risultati aziendali prefissati da piano; devono prevedere solo l’assegnazione di titoli azionari e non la corresponsione in denaro del loro valore. Le imprese possono recuperare i contributi versati ma non dovuti tramite le modalità operative indicate dall’Istituto