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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Dicembre 2010
 
   
  TUTTE LE VITTIME DEI CRIMINI DEVONO ESSERE PROTETTE

 
   
  Nonostante la maggior parte delle misure di protezione riguardino le donne vittime di violenza di genere, la nuova legislazione copre le vittime di qualsiasi reato. Nel testo, infatti, si sottolinea che "la presente direttiva si applica alle misure di protezione intese a tutelare tutte le vittime e non solo le vittime della violenza di genere, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni tipo di reato interessato". La nuova normativa si applicherebbe alle vittime, o alle possibili vittime, che hanno bisogno di protezione contro "atti di rilevanza penale di un´altra persona tali da metterne in qualche modo in pericolo la vita, l´integrità fisica e psichica e l´integrità sessuale, ad esempio prevenendo qualsiasi forma di molestia, o da metterne in pericolo la dignità o la libertà personale, ad esempio prevenendo rapimenti, minacce anonime e altre forme indirette di coercizione, nonché alle misure volte a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti". Tenere lontano gli aggressori L´ordine di protezione europeo può essere confermato oltrefrontiera solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo obblighi di questo tipo: divieto di frequentare determinate località in cui la persona protetta frequenta, divieto di qualsiasi contatto con la persona protetta oppure divieto di avvicinarsi alla persona protetta. Protezione di là delle frontiere L´ordine di protezione europeo può essere emesso su richiesta della persona da proteggere qualora decida di risiedere in un altro Stato membro, o se semplicemente decide di soggiornarvi. Spetterà allo Stato che ha emesso la misura di protezione emettere un Ope e trasmetterlo allo Stato dove la persona intende. Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza sull´emissione ed esecuzione delle misure di protezione, l´autorità competente non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione dello Stato di emissione, ma dispone di "un certo margine discrezionale per adottare la misura che in un caso simile considera adeguata e consona al proprio diritto interno per assicurare costante tutela alla persona protetta". Protezione dei familiari delle vittime Grazie ai deputati europei, un Ope può essere richiesto anche per salvaguardare i familiari di un beneficiario di una protezione europea. Se la direttiva sarà approvata, gli Stati membri avranno tre anni per recepirla nel diritto nazionale  
   
 

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