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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Dicembre 2010 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: COMMISSIONE CONDANNATA A RISARCIRE TITOLARE DEL SOFTWARE PER TRADUZIONE AUTOMATICA
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Il Tribunale condanna la Commissione a versare all’impresa Systran un risarcimento forfettario di 12 001 000 Euro. La Commissione ha violato i diritti d’autore e il know-how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Unix del software di traduzione automatica Systran Perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione occorre che sia soddisfatto un insieme di condizioni: l’illegittimità del comportamento addebitato ad un’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra questo comportamento e il danno lamentato. Il 22 dicembre 1997 e il 15 marzo 2002, la società Systran Luxembourg ha adattato, con la denominazione Ec-systran Unix, il suo software di traduzione automatica Systran Unix alle necessità specifiche della Commissione in tale campo. Il 4 ottobre 2003, la Commissione ha indetto una gara per la manutenzione e il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Le prestazioni affidate all’aggiudicatario di questo appalto dalla Commissione riguardavano, in particolare, «miglioramenti, adattamenti e aggiunte a routine linguistiche», «miglioramenti specifici dei programmi di analisi, di trasferimento e di sintesi» nonché «aggiornamenti del sistema» previsti dal bando di gara. In seguito a questo bando di gara la Systran – società controllante della Systran Luxembourg – ha contattato la Commissione per farle presente che le sembrava che i lavori previsti potessero arrecare pregiudizio ai suoi diritti di proprietà intellettuale. Infatti, da più di quarant’anni, la Systran fornisce alle imprese e alle amministrazioni soluzioni di traduzione automatica basata sul software che porta il suo nome. In particolare, la Systran ha sviluppato e posto in vendita una versione del software Systran in grado di funzionare con i sistemi operativi Unix e Windows (Systran Unix) e di sostituire la versione precedente, divenuta obsoleta, che funzionava col sistema operativo Mainframe (Systran Mainframe). Dopo diversi contatti tra la Systran e la Commissione, quest’ultima ha ritenuto che la Systran non avesse presentato «documenti probatori» in grado di dimostrare i diritti che questa società potrebbe rivendicare sul suo sistema di traduzione automatico Ec-systran Unix. La Commissione ha così considerato che il gruppo Systran non era legittimato ad opporsi ai lavori effettuati dalla società che aveva vinto la gara. Ritenendo che, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, la Commissione abbia divulgato illecitamente il suo know-how ad un terzo e che abbia effettuato un atto di contraffazione in occasione della realizzazione, da parte dell’aggiudicatario dell’appalto, di sviluppi non autorizzati della versione Ec-systran Unix, la Systran e la Systran Luxembourg hanno avviato un’azione di risarcimento danni contro la Commissione dinanzi al Tribunale. Poiché le parti non sono pervenute ad un accordo su una soluzione transattiva nell’ambito della conciliazione avviata dal Tribunale in seguito all’udienza, quest’ultimo si pronuncia ora sulla domanda di risarcimento danni. Il Tribunale constata innanzitutto che la controversia è di natura extracontrattuale. Infatti, i contratti conclusi in passato con la Commissione per consentirle di utilizzare il software Systran non disciplinano la questione della divulgazione del know-how della Systran ad un terzo o della realizzazione dei lavori che potessero ledere i diritti di proprietà intellettuale di questa società. Per quanto riguarda l’illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione, il Tribunale ritiene che il gruppo Systran abbia dimostrato che esiste una somiglianza sostanziale, che riguarda il nucleo e talune routine (programmi) linguistiche, tra le versioni Systran Unix e Ec-systran Unix, e che esso può così avvalersi dei diritti detenuti sulla versione Systran Unix, sviluppata e commercializzata dal 1993 dalla Systran, per opporsi alla divulgazione ad un terzo, senza il suo consenso, della versione derivata Ec-systran Unix, adattata da Systran Luxembourg a decorrere dal 1997 per rispondere alle esigenze della Commissione. Dal canto suo, la Commissione non è stata in grado di dimostrare su quali elementi del nucleo e delle routine linguistiche della Systran Unix essa rivendicava la proprietà in ragione in particolare dei diritti che essa detiene sui dizionari sviluppati dai propri servizi. Peraltro, la Systran ha dimostrato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, le modifiche richieste dal bando di gara implicano l’accesso agli elementi della versione Ec-systran Unix che sono ripresi dalla versione Systran Unix e la modifica dei medesimi. Di conseguenza, arrogandosi il diritto di effettuare lavori che devono comportare una modifica degli elementi relativi alla versione Systran Unix del software Systran che si ritrovano nella versione Ec-systran Unix, senza aver previamente ottenuto il consenso del gruppo Systran, la Commissione ha tenuto un comportamento illecito violando i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia di diritti d’autore e di know-how. Questo illecito, che costituisce una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know-how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Systran Unix del software Systran, è atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Per quanto riguarda il danno, il Tribunale dichiara che un risarcimento per un importo forfettario di 12 001 000 Euro dev’essere concesso alla Systran a fronte del danno subito a causa del comportamento illecito della Commissione, ossia: 7 milioni di Euro che corrispondono all’importo dei canoni che sarebbero stati dovuti per gli anni 2004‑2010 se la Commissione avesse chiesto l’autorizzazione ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale della Systran per effettuare i lavori elencati nel bando di gara, che implicano l’accesso agli elementi della versione Systran Unix riportati nella versione Ec-systran Unix e la modifica dei medesimi; 5 milioni di Euro per porre rimedio all’impatto che il comportamento della Commissione ha potuto avere sul fatturato realizzato dalla Systran nel corso degli anni 2004‑2010 e più in generale sullo sviluppo di questa società; 1 000 Euro a titolo di risarcimento del danno morale. Inoltre, il Tribunale ricorda che spetta alla Commissione trarre tutte le conclusioni che si impongono al fine di assicurarsi che i diritti della Systran sulla versione Systran Unix siano presi in considerazione per quanto riguarda i lavori relativi alla versione Ec-systran Unix. In mancanza di una tale presa in considerazione, e dato che il danno risarcito nella presente causa vale solo per il periodo che va dal 2004 al giorno della pronuncia della sentenza, la Systran sarebbe legittimata ad adire il Tribunale con una nuova domanda volta al risarcimento del danno che essa potrebbe ancora subire. Infine il Tribunale precisa che la diffusione del presente comunicato stampa consente anche di risarcire in natura il danno morale costituito dalla lesione della reputazione della Systran causata dal comportamento illecito della Commissione. (Sentenza Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010 nella causa T-19/07 Systran Sa e Systran Luxembourg Sa / Commissione) |
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