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Notiziario Marketpress di Venerdì 11 Febbraio 2011
 
   
  LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI IVA PER LE EVENT AGENCY

 
   
  Tutti i segreti della nuova normativa sono stati illustrati da Caterina Claudi, revisore dei conti di Fiavet, in un seminario a cura di Mpi Italia Chapter tenutosi giovedì 20 gennaio all’Una Hotel di Roma. Sold out e altissimo gradimento (dai questionari compilati dai partecipanti emerge un punteggio medio di 4,10 su 5) per il seminario organizzato da Mpi Italia Chapter sulla nuova disciplina della territorialità dell’Iva tenutosi giovedì scorso, 20 gennaio, presso l’Una Hotel di Roma a cura di Caterina Claudi, revisore dei conti di Fiavet. I criteri territoriali Oggetto era la nuova normativa dell’Iva, che già da oltre un anno (1° gennaio 2010) registra un’innovazione: per le prestazioni di servizi, rese ai cosiddetti soggetti passivi Iva (agenzie Pco o utenti finali corporate o associativi), il luogo di rilevanza territoriale ai fini dell’imposta è la sede del committente (criterio della tassazione nel luogo di destinazione del servizio). La regola generale, in sostanza, è che si applica l’Iva considerando il luogo di residenza del committente (titolare di partita Iva) mentre resta invariato il criterio per le prestazioni di servizi rese a privati: la tassazione avviene in questo caso nel luogo di materiale esecuzione dell’attività (paese del prestatore). B2b e B2c Dal 1° gennaio 2011 le nuove regole sulla territorialità dell’imposta si applicano anche alle prestazioni di servizi relativi a fiere, esposizioni, manifestazioni ed eventi anche sportivi agli organizzatori di eventi: infatti se il committente è un “soggetto passivo” le prestazioni relative all’organizzazione di eventi sono assoggettate all’imposta non più nel paese in cui si è materialmente svolta la manifestazione, bensì nel paese del committente medesimo. La normativa resta invariata, rispetto alla legislazione precedente il 1° gennaio 2010, solo quando la fattura va intestata a una persona fisica (in altri termini, quando si è in un rapporto di tipo B2c), ossia al partecipante dell’evento o a un suo accompagnatore. In tal caso l’Iva continuerà ad applicarsi con riferimento al paese in cui l’evento si tiene. Alle quote di iscrizione e alle fatture verso gli sponsor italiani si continua ad applicare l’Iva al 20 per cento per gli eventi in Italia, come è sempre avvenuto, e parimenti si dovrebbe continuare ad applicare l’Iva dei singoli Stati ospiti, se membri dell’Unione europea, per gli eventi all’estero. Unica eccezione sono i partecipanti dotati di partita Iva. A essi l’Iva al 20 per cento per gli eventi in Italia o nella Ue si applica solo se hanno sede nel nostro Paese. Altrimenti devono fare riferimento alla normativa della nazione ospitante. Nulla cambia nemmeno per gli sponsor con sede in uno Stato della Ue ma non in Italia: anche a costoro, per gli eventi svolti nel nostro Paese, non si applica l’Iva. Info: www.Mpiweb.it  - info@mpiweb.It    
   
 

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