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Notiziario Marketpress di Giovedì 17 Febbraio 2011
 
   
  LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI: LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE ALL’ITALIA DI MODIFICARE LA LEGGE SULLE PRIVATIZZAZIONI IN MATERIA DI RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA PROPRIETÀ E LA GESTIONE DI SOCIETÀ PRIVATIZZATE CHE OPERANO IN SETTORI STRATEGICI QUALI LE TELECOMUNICAZIONI E L´ENERGIA

 
   
   Bruxelles, 17 febbraio 2001 - La Commissione europea ha richiesto che l’Italia modifichi la legislazione che conferisce allo Stato poteri speciali d´intervento in materia di decisioni riguardanti la proprietà e la gestione di società privatizzate che operano in settori strategici quali le telecomunicazioni e l´energia. La Commissione ritiene che tali poteri speciali comportino una restrizione ingiustificata che incide sulla libera circolazione dei capitali e sul diritto di stabilimento nell’Ue. La Commissione ha inoltrato la richiesta sotto forma di parere motivato, avviando così la seconda fase del procedimento d´infrazione dell´Ue. Se, entro due mesi, le autorità italiane non adottano le misure necessarie a rimediare all´infrazione della normativa Ue, la Commissione può decidere il rinvio del caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Qual è l’obiettivo della normativa Ue in questione? La libera circolazione dei capitali costituisce il fulcro del mercato unico e rappresenta una delle “quattro libertà” al suo interno. Essa consente l´esistenza, in Europa, di un mercato e di servizi più aperti, integrati, competitivi ed efficienti. Per i cittadini ciò comporta la possibilità di intraprendere una serie di operazioni all’estero: dall´apertura di un conto bancario, all´acquisto di azioni in società estere o di beni immobili. Per le imprese, significa essere in grado di investire in imprese site in altri paesi europei, diventarne proprietari e svolgere un ruolo attivo nella loro gestione. In che modo l’Italia contravviene alla regola? La legislazione italiana stabilisce che allo Stato possano essere conferiti poteri speciali onde salvaguardarne gli interessi fondamentali, in caso siano a rischio. In primo luogo, lo Stato ha il potere di opporsi sia all’acquisto di azioni che alla conclusione di patti da parte degli azionisti che detengono una determinata percentuale dei diritti di voto (pari al 5% o inferiore, se così stabilito). In secondo luogo, lo Stato può opporsi a talune decisioni prese dalle imprese, ad esempio riguardo a fusioni o scissioni aziendali. A parere della Commissione questa legislazione impone restrizioni non giustificate alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento (articoli 63 e 49, rispettivamente, del trattato sul funzionamento dell´Ue). Le restrizioni sull’acquisto di azioni in determinate imprese, o le disposizioni a corollario di un sistema di poteri speciali che ne consentono l’attuazione pratica nei casi individuali, rendono meno attraenti gli investimenti diretti o di portafoglio nelle imprese in questione e possono scoraggiare potenziali investitori provenienti da altri Stati membri. Anche il potere di veto su decisioni fondamentali per il funzionamento di un’impresa può incidere negativamente e dissuadere gli investitori. Gli Stati membri possono sempre giustificare tali misure, soggette a severe restrizioni a norma del trattato e precisate dalla giurisprudenza della Corte. In tal caso, però, la Commissione non ritiene che i criteri per l’esercizio dei poteri in questione siano adeguati all´ottenimento degli obiettivi perseguiti. Si tratta di criteri non sufficientemente precisi che potrebbero dare adito a un´eccessiva discrezionalità. Nel marzo 2009 la Corte di giustizia dell´Unione europea ha emesso una sentenza, pertinente a una precedente causa italiana (C-326/07), confermando che i poteri di opporsi a questo tipo di attività non sono idonei al fine di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato. Per quanto riguarda la possibilità di opporsi alle decisioni sulla gestione delle imprese, la Corte segnala la possibilità di stabilire un legame tra tale potere e la necessità di proteggere gli interessi dello Stato, ma ciò deve fondarsi su condizioni oggettive e verificabili. Ad oggi sono stati introdotti in Italia uno o più dei poteri speciali in questione, per le seguenti imprese private: Telecom Italia, Eni, Finmeccanica ed Enel. In che modo ciò si ripercuote su cittadini e imprese? A seguito della concessione di diritti speciali allo Stato, gli investitori non possono godere della facoltà di gestire appieno alcune imprese e viene loro impedito l’acquisto – al di sopra di una certa quota – di azioni delle stesse imprese. Inoltre, sulle quote individuali possono incidere rischi derivanti da un eventuale veto dello Stato riguardo a importanti decisioni aziendali, prese dal consiglio di amministrazione perché ritenute nell’interesse dell´impresa e relative, ad esempio, a fusioni o scissioni. Libera circolazione dei capitali: http://ec.Europa.eu/internal_market/capital/index_en.htm  Informazioni aggiornate sui procedimenti d’infrazione, riguardanti tutti gli Stati membri: http://ec.Europa.eu/community_law/index_en.htm    
   
 

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