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Notiziario Marketpress di Mercoledì 02 Marzo 2011
 
   
  TRENTO: APPROVATO IL CALENDARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2011-2012

 
   
   Trento, 2 marzo 2011 - Nella seduta del 25 febbraio, la Giunta provinciale ha approvato la delibera proposta dall’Assessore all’istruzione e allo sport, Marta Dalmaso, contenente il “Calendario delle attività didattiche dell´anno scolastico 2011/2012 nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento, nella scuola dell’infanzia e negli istituti e centri di formazione professionale”. La stessa delibera modifica anche il calendario dell’anno in corso e prevede la festività nazionale del 17 marzo 2011 per i 150 anni dell’unità d’Italia. Festa nazionale il prossimo 17 marzo 2011 anche per le scuole del Trentino, grazie ad una modifica del calendario dell’anno scolastico in corso, contenuta nella delibera approvata oggi dalla Giunta con il “Calendario delle attività didattiche dell´anno scolastico 2011/2012 nelle istituzioni scolastiche, nella scuola dell’infanzia e negli istituti e centri di formazione professionale”. Calendario Anno Scolastico 2011/2012 Calendario attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento: Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2011 Fine delle lezioni: sabato 9 giugno 2012 Numero minimo di giorni di lezione : 206 Giorni a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative: 2 per ulteriori festività, con la conseguenza che il numero minimo di giorni di lezione è fissato in 204. Giorni di vacanza: - tutte le domeniche; - da lunedì 31 ottobre a mercoledì 2 novembre 2011 (ponte della festività di Ognissanti); - giovedì 8 dicembre 2011 (festività dell’Immacolata concezione); - da venerdì 23 dicembre 2011 a sabato 7 gennaio 2012 (vacanze di Natale); - da mercoledì 4 aprile 2012 a martedì 10 aprile 2012 (vacanze di Pasqua); - mercoledì 25 aprile 2012 (festa della liberazione); - da lunedì 30 aprile 2012 a martedì 1 maggio 2012 (ponte del Primo maggio) - sabato 2 giugno 2012 (Anniversario della Repubblica). I giorni di vacanza fissati dall’istituzione scolastica coincidono per tutti i plessi di competenza, salvo che per l’eventuale determinazione di un giorno di vacanza per la festa del Patrono qualora essa cada nel corso dell’anno scolastico e fermo restando che la festa medesima rientra in ogni caso nei 2 giorni a disposizione. E’ auspicato che le istituzioni scolastiche e formative presenti sul medesimo territorio programmino in forma concertata gli spazi di flessibilità consentiti dal calendario scolastico. Negli istituti comprensivi di scuola elementare e secondaria (Ladino di Fassa e Primiero) i giorni di vacanza possono essere deliberati distintamente per la scuola del secondo ciclo di istruzione rispetto alle scuole del primo ciclo. Formazione Professionale - Attività didattiche degli istituti e centri di formazione professionale, provinciali e convenzionati L’attività formativa degli istituti e centri di formazione professionale di base, inizia, obbligatoriamente, lunedì 12 settembre 2011. Gli istituti provinciali di formazione professionale di base e ciascun ente convenzionato provvedono all’organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell’attività didattica di base e dell’orario dei docenti, nel rispetto della durata corsuale e degli ordinamenti didattici previsti per i corsi di formazione professionale iniziale di base. Il dirigente il Servizio Scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale fissa il periodo di svolgimento degli esami di qualificazione professionale, tenuto conto delle esigenze relative all’avviamento al lavoro degli allievi qualificati con riferimento alla realtà produttiva locale e alla programmazione delle attività, fissa inoltre il periodo di svolgimento degli esami di diploma provinciale di formazione professionale. Festività religiose ebraiche nel 2010 - Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola e dai corsi di formazione professionale, su richiesta dei genitori, ovvero dell’alunno se maggiorenne, nel giorno di sabato e nei giorni in cui si svolgono le festività del 2010, quali indicate dal Ministro dell’interno con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2010. Per l’anno solare 2012 si farà riferimento all’atto che verrà a suo tempo emanato. - 29 e 30 Settembre Rosh Hashanà (Capodanno) - 7 e 8 Ottobre Kippur (Vigilia e digiuno di espiazione) - 13, 14, 19 e 20 Ottobre Sukkòt (Festa delle Capanne) - 21 Ottobre Simchàt Torà (Festa della Legge) - Pesach ( Pasqua): vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno - Shavouth (Pentecoste): primo e secondo giorno - Digiuno del 9 di Av. Scuole dell’infanzia - Per le scuole dell’infanzia le attività didattiche per l’anno scolastico iniziano giovedì 1 settembre 2011 e terminano venerdì 29 giugno 2012. Fermo restando il periodo di durata di dieci mesi dell’attività didattica, i comitati di gestione delle scuole dell’infanzia deliberano il calendario scolastico, anche speciale, in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui ha sede la scuola (es. Calendario turistico, con aperture nei mesi di luglio e agosto). I giorni ed i periodi di sospensione dell’attività didattica per le scuole dell’infanzia sono i seguenti: - tutti i sabati e le domeniche; - da lunedì 31 ottobre a mercoledì 2 novembre 2011 (ponte della festività di Ognissanti); - giovedì 8 dicembre 2011 (festività dell’Immacolata concezione); - da venerdì 23 dicembre 2011 a sabato 9 gennaio 2012 (vacanze di Natale); - da mercoledì 4 aprile 2012 a martedì 10 aprile 2012 (vacanze di Pasqua); - mercoledì 25 aprile 2012 (festa della liberazione); - da lunedì 30 aprile 2012 a martedì 1 maggio 2012 (ponte del Primo maggio). E’ riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola. Servizio pubblico di trasporto - Il servizio di trasporto della Trentino trasporti, sia di linea che speciale, è garantito per le scuole dell’infanzia dall’ 1 settembre 2011 al 29 giugno 2012 e per le restanti scuole dal 12 settembre 2011 al 9 giugno 2012 con esclusione dei giorni individuati dai paragrafi 1 e 4 del presente provvedimento. Il servizio erogato dall’aggiudicatario dei servizi di trasporto scolastico speciale e dagli altri trasportatori è garantito per 206 giorni di scuola e sospeso nei giorni di vacanza, in conformità a quanto deliberato dalle singole istituzioni scolastiche e dai comitati di gestione delle scuole dell’infanzia nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 1 e 4 del presente provvedimento.  
   
 

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