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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Marzo 2011
 
   
  UE, PERMESSO UNICO: STESSI DIRITTI PER I LAVORATORI STRANIERI

 
   
  Strasburgo, 21 marzo 2011 - I lavoratori extracomunitari che si trovano in Europa dovrebbero avere gli stessi diritti dei cittadini europei su temi quali l´orario di lavoro, le ferie e la sicurezza sociale, secondo quanto approvato dalla commissione occupazione mercoledì 16 marzo. Tuttavia, i deputati hanno garantito agli Stati membri la possibilità di scegliere se applicare gli sgravi fiscali solo ai lavoratori che risiedono con tutta la famiglia e sono d´accordo con la Commissione a escludere i lavoratori distaccati dal campo d´applicazione della legislazione. La direttiva sul "permesso unico", una volta in vigore, permetterebbe agli immigranti legali provenienti da paesi esterni all´Unione di ottenere i documenti necessari al soggiorno e al lavoro con un´unica procedura per tutto il territorio dell´Ue. Tale legislazione garantirebbe inoltre che gli immigrati godano di una serie di diritti sociali, paragonabili a quelli dei cittadini comunitari, come il rispetto delle norme minime in tema di lavoro, il riconoscimento delle qualifiche professionali e l´accesso alla sicurezza sociale. Lo scorso 14 dicembre, dopo il voto favorevole su una serie di emendamenti alla legislazione, una maggioranza di deputati ha deciso di non poter sostenere, per diverse ragioni, il testo cosi modificato e l´ha respinto (306 voti a favore, 350 contrari e 25 astensioni). Poiché la Commissione europea ha deciso di non ritirare la proposta legislativa, il progetto di legge è tornato alle commissioni libertà civili e occupazione del Pe che devono pertanto presentare una nuova proposta all´Aula. Parità di trattamento - La direttiva, nella sua forma originale, prevede che siano garantiti, a livello comunitario, una serie di diritti, fra i quali i diritti relativi al lavoro (come l´accesso alla sicurezza sociale, alla formazione professionale e il diritto alla rappresentanza sindacale) agli immigrati che risiedono legalmente e che hanno un´occupazione. La commissione parlamentare ha oggi cancellato il riferimento al criterio dell´occupazione, estendendo cosi una serie di diritti anche agli stranieri legali che si trovano senza un lavoro, chiarendo allo stesso tempo i criteri di accesso alla sicurezza sociale e ai vantaggi fiscali. Ad esempio, un lavoratore straniero potrà richiedere uno sgravio fiscale solo se risiede nello stesso paese Ue con tutta la famiglia. Pensione e diritti sociali - Secondo il testo approvato, i governi nazionali avranno la possibilità di restringere l´accesso ai sostegni familiari e di disoccupazione ai lavoratori in possesso di un permesso valido per almeno sei mesi. Le persone che sono state ammesse nel paese per motivi di studio non potranno domandare sussidi di disoccupazione. I lavoratori extracomunitari avranno il diritto di ricevere la pensione una volta rientrati nel proprio paese solo nel caso in cui ci sia un accordo bilaterale in tal senso fra il paese Ue ospitante e quello d´origine. Formazione professionale e educazione - Un emendamento di compromesso approvato dalla commissione afferma che l´accesso alla formazione professionale e all´educazione può essere limitato solo ai lavoratori stranieri con un lavoro, cosi da escludere chi è in Ue per motivi di studio. Chi è escluso dalla direttiva? Il progetto di direttiva non si applica agli immigrati extracomunitari che hanno ottenuto un permesso di residenza a lungo termine, ai rifugiati, ai lavoratori stagionali, a quelli distaccati (che sono coperti da altre regole Ue) e ai lavoratori in trasferimento all´interno di società multinazionali (che saranno presto oggetto di un intervento legislativo ad hoc). Prossime tappe - I deputati della commissione occupazione hanno adottato questi emendamenti con 33 voti a favore, 12 contrari e un´astensione. Queste modifiche, insieme a quelle già adottate dalla commissione libertà civili lo scorso 3 febbraio, saranno sottoposte a votazione durante la prossima sessione plenaria di Bruxelles del 24 e 25 marzo.  
   
 

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