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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Luglio 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: MARCHI UNIWEB, UNICREDIT

 
   
  Con sentenza 27/4/2010 il Tue ha annullato due decisioni Uami che avevano accolto le ragioni della società tedesca ricorrente, titolare di marchi utilizzati nei settori bancari ed immobiliari (sentenza nelle cause riunite T-303/06 e T-337/06). La società tedesca Union Investment Privatfonds Gmbh ha impugnato la sentenza Tue sostenendo che il Tribunale non ha integralmente tenuto conto della situazione di fatto, sicché la sentenza impugnata si fonda su di una situazione di fatto incompleta e pertanto errata. Per valutare il rischio di confusione dal punto di vista del pubblico tedesco, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle numerose decisioni dei giudici tedeschi e del Deutsche Patent- und Markenamt, che dimostrano l’esistenza di tale rischio. Essa fa valere inoltre di essere titolare di circa 90 marchi caratterizzati dal prefisso «Uni» associato a vari elementi e che tale prefisso è un elemento distintivo. L’uami ritiene, al pari della ricorrente, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto. La Corte di giustizia – nella sua sentenza odierna – considera che il Tribunale ha escluso l’esistenza di un rischio di confusione senza prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti per verificare in concreto se esista un rischio che il pubblico di riferimento possa ingannarsi così in merito all’origine dei servizi. Nella sentenza impugnata manca, anzitutto, un’analisi della struttura dei marchi da confrontare e dell’influenza della posizione dell’elemento comune a questi ultimi (vale a dire del prefisso «Uni») sulla percezione che può avere di questi marchi il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione comporta valutazioni di fatto complesse, dirette a verificare se, come aveva ritenuto la commissione di ricorso dell’Uami, esista un rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i marchi di cui è chiesta la registrazione facciano parte della serie di marchi invocata dalla ricorrente. Pertanto, si deve rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nuovamente nel merito (art. 61, Statuto della Corte). Per questi motivi, la sentenza del Tribunale è annullata e la causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. (Sentenza nella causa C-317/10, Union Investment Privatfonds Gmbh/unicredito Italiano Spa e Uami (Uniweb, Unicredit Wealth Management, Unifonds, Unirak e Unizins)  
   
 

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