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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Luglio 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: NELLE CAUSE RELATIVE ALLŽINTESA SUL MERCATO DEL PEROSSIDO DI IDROGENO E DEL PERBORATO DI SODIO, IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PER QUANTO CONCERNE LŽAIR LIQUIDE E LA EDISON PERALTRO, LŽAMMENDA IRROGATA ALLA SOLVAY, PARI A UN IMPORTO INIZIALE DI EUR 167,06 MILIONI, È RIDOTTA A EUR 139,50 MILIONI

 
   
  Con decisione 3 maggio 2006, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale pari a Eur 388,13 milioni a diverse società, a causa della loro partecipazione a unŽintesa sul mercato del perossido di idrogeno e del perborato di sodio (sostanze candeggianti). Tra le società sanzionate comparivano la Edison e la sua controllata allŽepoca dei fatti (Ausimont Spa, ora denominata Solvay Solexis), la Solvay, la Fmc e la sua controllata (Fmc Foret), nonché la Snia e la sua controllata (Caffaro). La partecipazione della società LŽair liquide allŽintesa era cessata più di cinque anni prima degli atti istruttori iniziali della Commissione. Di conseguenza, a causa della prescrizione, essa non è stata destinataria di unŽammenda, ma è stata tuttavia inserita tra le destinatarie della decisione. LŽintesa, durata dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000, è consistita principalmente nello scambio, tra concorrenti, di informazioni riservate riguardanti i mercati e le imprese, in una limitazione e nel controllo della produzione, nella ripartizione delle quote di mercato e dei clienti, nonché nella fissazione e sorveglianza dei prezzi. Le società interessate hanno adito il Tribunale chiedendo lŽannullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione delle loro rispettive ammende. Il Tribunale decide di annullare la decisione per quanto concerne LŽair liquide e la Edison, poiché la Commissione non ha formulato osservazioni circostanziate sugli elementi di prova prodotti da queste società per inficiare la presunzione secondo la quale esse esercitavano unŽinfluenza determinante sul comportamento delle loro controllate, di cui esse detenevano la totalità del capitale. Il Tribunale ricorda che il dovere della Commissione di motivare la propria decisione su questo punto deriva con chiarezza dalla natura relativa di questa presunzione, la cui confutazione imponeva alle società controllanti di produrre una prova vertente sul complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra esse stesse e le loro rispettive controllate. Di conseguenza, la decisione della Commissione è annullata per la parte concernente queste due società, con conseguente annullamento, in particolare, dellŽammenda di Eur 58,13 milioni inflitta alla Edison. Per quanto riguarda LŽair liquide, che non è stata oggetto di sanzione pecuniaria, la decisione del Tribunale rende invalido lŽaccertamento di una sua partecipazione allŽinfrazione. Per quanto concerne la Solvay, il Tribunale giudica che la Commissione ha commesso un errore di valutazione delle circostanze relativamente al periodo durante il quale lŽimpresa ha partecipato allŽinfrazione, che la Commissione aveva individuato come compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000. Infatti, il Tribunale è convinto che gli elementi di prova a disposizione della Commissione non costituiscono un complesso di indizi sufficienti a giustificare il suo accertamento della partecipazione della Solvay allŽinfrazione per il periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di maggio 1995. Di conseguenza, il Tribunale decide di ridurre lŽimporto dellŽammenda inflitta alla Solvay, al fine di tener conto della minor durata della sua partecipazione allŽintesa. Peraltro, il Tribunale respinge lŽargomento della Solvay, secondo il quale si dovrebbe ritenere che la sua domanda di clemenza 2 sia stata presentata nel momento in cui essa ha preso contatto telefonicamente con la Commissione, chiedendo un incontro al fine di rendere una dichiarazione orale. Il Tribunale ricorda che, per poter richiedere una riduzione dellŽimporto dellŽammenda, lŽimpresa deve fornire elementi di prova che apportino un valore aggiunto significativo rispetto ai dati già in possesso della Commissione. Pertanto, nel decidere di comunicare oralmente talune informazioni, lŽimpresa deve tener conto del rischio che un altro membro dellŽintesa possa far pervenire alla Commissione, per iscritto e prima di essa, elementi di prova di tal genere. Inoltre, il Tribunale ricorda che la Solvay ha goduto di una riduzione dellŽimporto dellŽammenda pari al 10% grazie alla sua cooperazione con la Commissione nel corso delle indagini. Tuttavia, il Tribunale constata che la Commissione ha avuto torto nel ritenere che gli elementi forniti dalla società avessero sostanzialmente corroborato alcune informazioni già comunicate da due altre imprese, membri dellŽintesa. In particolare, il Tribunale giudica che le informazioni trasmesse dalla Solvay sono state ampiamente utilizzate nella decisione della Commissione e che la società è stata la prima a produrre elementi di prova relativi a taluni comportamenti illeciti, che hanno consentito alla Commissione di accertare determinati aspetti principali dellŽintesa in questione. Pertanto, il Tribunale decide di fissare al 20% la riduzione dellŽimporto dellŽammenda concessa alla Solvay a titolo della sua cooperazione. Di conseguenza, lŽammenda della Solvay, inizialmente pari a Eur 167,06 milioni, è ridotta dal Tribunale a Eur 139,50 milioni. Per quanto concerne le altre società coinvolte, il Tribunale respinge tutti i loro argomenti e decide di confermare lŽimporto delle ammende loro inflitte. Società Ammende inflitte dalla Commissione Decisione del Tribunale L’air Liquide Sa (Francia) Annullamento della decisione della Commissione rispetto a L’air liquide Sa Solvay Sa (Belgio) Eur 167,06 milioni Riduzione dellŽammenda a Eur 139,50 milioni Edison Spa e Solvay Solexis Spa (ex Ausimont) (Italia) Edison Spa : Eur 58,13 milioni (di cui Eur 25,62 milioni in solido con Solvay Solexis Spa) Annullamento della decisione della Commissione concernente Edison Spa e rigetto del ricorso di Solvay Solexis Spa Caffaro Srl e Snia Spa (Italia) In solido : Eur 1,08 milioni Rigetto dei ricorsi Fmc Foret Sa (Spagna) e Fmc Corporation (Stati Uniti) In solido : Eur 25 milioni Rigetto dei ricorsi Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 16 giugno 2011 , sentenze nelle cause T‑185/06 LŽair liquide Sa/commissione, T‑186/06 Solvay Sa/commissione, T‑191/06 Fmc Foret Sa/commissione, T‑192/06 Caffaro Srl/commissione, T‑194/06 Snia Spa/commissione, T‑195/06 Solvay Solexis Spa/commissione, T‑196/06 Edison Spa/commissione, T‑197/06, Fmc Corp./commissione)  
   
 

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