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Notiziario Marketpress di Giovedì 14 Dicembre 2006
 
   
  FACILITARE L´ESERCIZIO DEI DIRITTI ELETTORALI NELLO STATO DI RESIDENZA PER CITTADINI DELL´UNIONE NEL CONTESTO DELLE ELEZIONI EUROPEE

 
   
  Bruxelles, 14 dicembre 2006 - La Commissione ha presentato ieri due iniziative: una relazione sull´applicazione, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2004, della direttiva 93/109, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Pe per i cittadini dell´Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, e proposte per migliorare alcune disposizioni della direttiva. Il vicepresidente Franco Frattini, commissario responsabile del portafoglio "Giustizia, libertà e sicurezza", ha dichiarato: "Il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza diverso dallo Stato membro d´origine è un diritto fondamentale di ogni cittadino dell´Unione. Il nostro scopo è agevolare l´esercizio di questo diritto in modo da renderlo effettivo, procurando al tempo stesso le garanzie necessarie contro gli abusi". Margot Wallström, Vice Presidente della Commissione europea, responsabile per le relazioni istituzionali e la comunicazione ha detto: "Il voto alle elezioni europee rappresenta il modo migliore per influenzare direttamente l´agenda dell´Ue e per esprimere un opinione nel processo decisionale europeo. Desideriamo incoraggiare tutti gli europei ad assumere un ruolo attivo e a partecipare a queste elezioni" Il rapporto individua le tendenze generali della partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo del 2004, in base alle statistiche fornite dagli Stati membri. Benché globalmente la partecipazione dei cittadini in generale sia in calo, qualunque sia il loro paese di residenza (45,6% nel 2004 in confronto a 49,8% nel 1999 e a 56,8% nel 1994), è possibile constatare un aumento della partecipazione dei cittadini dell´Unione in età di voto residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine. Più di un milione di cittadini dell´Unione, ossia 11,94%, si è iscritto nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza. Questa percentuale era 5,9% nel 1994 e 9% nel 1999. Questo aumento della partecipazione nel 2004 è dovuto alla maggiore mobilità dei cittadini nell´Unione e all´impegno profuso dagli Stati membri per informare i cittadini sui loro diritti nel loro paese di residenza. La tendenza all´aumento della partecipazione alle elezioni attraverso l´esercizio del diritto di voto non corrisponde a un aumento delle candidature dei cittadini dell´Unione: dai 62 candidati del 1999 si è passati a 57 nel 2004 (di cui 3 sono stati effettivamente eletti). Il rapporto indica i possibili motivi della scarsa partecipazione di candidati, come per esempio la complessa procedura prevista attualmente per la presentazione delle candidature. Per quanto riguarda l´applicazione della direttiva 93/109, la relazione individua due problemi: da una parte, lo scambio d´informazione tra Stati membri prima di ogni consultazione elettorale per impedire il doppio voto e la doppia candidatura; dall´altra, l´obbligo per i cittadini comunitari di presentare, al momento della candidatura nello Stato membro di residenza, un attestato rilasciato nello Stato membro di origine, per dimostrare di non essere decaduti da tale diritto. Inoltre, alcuni Stati membri non consentono agli stranieri di diventare membri di partiti politici, né di fondare partiti politici. La Commissione intende esaminare la compatibilità di queste misure con il diritto comunitario e incoraggia intanto gli Stati membri in questione ad accordare ai cittadini di altri Stati membri dell´Unione residenti sul loro territorio il diritto di iscriversi a partiti politici nazionali, alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. Infine, il rapporto solleva due punti che non riguardano la Direttiva. In primo luogo, attualmente non esistono provvedimenti per impedire il doppio voto nel caso di cittadini dell´Unione che sono cittadini di due (o più) Stati membri (doppia nazionalità, per esempio). Inoltre, alcuni Stati membri hanno pubblicato i risultati delle elezioni prima che le consultazioni fossero concluse in tutti gli Stati membri, contrariamente a quanto previsto nell´Atto del 1976 relativo all´elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo[1]. Il diritto d´iniziativa per proporre modifiche a tale Atto spetta al Pe. Per risolvere i problemi di applicazione della direttiva 93/109 identificati nel rapporto, la Commissione propone di modificare la direttiva stessa introducendo provvedimenti meno gravosi per i candidati e gli Stati membri, offrendo al tempo stesso le necessarie garanzie contro gli abusi. Al fine di impedire il doppio voto e la doppia candidatura, si propone di abolire lo scambio d´informazioni tra gli Stati membri prima delle elezioni e di introdurre l´obbligo per gli Stati membri di imporre sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, nonché di cooperare tra loro per effettuare controlli postelettorali. Gli elettori e i candidati devono fornire una dichiarazione formale che preciserà ch´essi esercitano il loro diritto di votare e, eventualmente, di candidarsi unicamente nello Stato membro di residenza. Inoltre, per facilitare l´esercizio del diritto di candidatura, si propone di abolire l´obbligo per il candidato di presentare un attestato per dimostrare di non essere decaduto da tale diritto. Nella sua dichiarazione, il candidato dovrà indicare che non è privato di questo diritto e lo Stato membro di residenza avrà l´obbligo di verificare l´esattezza di questa informazione con lo Stato membro di origine. Nella relazione che sarà presentata dalla Commissione dopo le elezioni del 2009 sarà possibile valutare l´effetto di queste modifiche. Per ulteriori informazioni sul lavoro del vicepresidente Frattini si rimanda al seguente sito web: http://www. Ec. Europa. Eu/commission_barroso/frattini/index_en. Htm .  
   
 

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