Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Luglio 2011
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LAVORATORI MIGRANTI - MANTENERE L´ASSEGNO DI NON AUTOSUFFICIENZA ANCHE DOPO IL RIENTRO NELLO STATO DI ORIGINE

 
   
  Il regolamento n. 1408/71 mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati in uno Stato membro e a non penalizzare quelli che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Il sig. Da Silva Martins,cittadino portoghese, dopo aver lavorato in Portogallo, emigrava per lavorare in Germania. Dal 1974 era affiliato presso la Bank Bkk per l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza. Dal 1996 percepisce una pensione di vecchiaia tedesca (Eur 700) e dal 2000 una pensione di vecchiaia portoghese (Eur 150). Dall´agosto 2001,la Bank Bkk gli riconosce prestazioni in natura per persone non autosufficienti. A fronte di un soggiorno in Portogallo dal dicembre 2001, inizialmente indicato come provvisorio, la Bank Bkk concedeva al Silva Martins un assegno per persone non autosufficienti (Eur 205). La Bank Bkk, avendo appreso che il Silva Martins intendeva lasciare definitivamente la Germania, rescindeva l’assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza e richiedeva il rimborso di quanto già versato a tal titolo. Nella controversia insorta tra le parti, il Bundessozialgericht ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con le disposizioni di diritto Ue il fatto che un ex lavoratore dipendente, che percepisca pensioni sia dall’ex Stato di impiego sia dallo Stato di origine e abbia maturato il diritto ad un assegno di assistenza per persone non autosufficienti nell’ex Stato di impiego, decada da tale diritto una volta fatto ritorno nel proprio Stato di origine». Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 1408/71 consenta che un soggetto che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti previdenziali tanto del proprio Stato membro di origine quanto in quello di impiego e che si sia trasferito da quest’ultimo Stato membro in quello di origine, possa continuare a beneficiare (in forza dell’affiliazione facoltativa continuata ad un´assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza di impiego) di una prestazione in natura per tale affiliazione, in particolare nell’ipotesi in cui nello Stato membro di residenza non esistano prestazioni volte a coprire il rischio specifico della perdita di autosufficienza. La Corte considera che nell’Ue, a seguito della riduzione del loro grado di autonomia, spesso per effetto dell’avanzamento dell’età, un numero sempre più elevato di persone si trova in una situazione di dipendenza da altri per compiere le azioni essenziali della vita quotidiana. Solo recentemente il rischio di tale perdita dell’autosufficienza è divenuto oggetto di copertura specifica da parte dei regimi di previdenza sociali di vari Stati membri. Esso non figura nel regolamento n. 1408/71. La Corte ricorda anzitutto che le prestazioni dell’assicurazione tedesca contro il rischio della perdita di autosufficienza, in considerazione dei suoi elementi costituivi, devono essere assimilate a «prestazioni di malattia». Esse mirano infatti ad integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia, alla quale sono d’altronde connesse sul piano dell’organizzazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e la vita delle persone non autosufficienti. Il regolamento n. 1408/71 consente che una persona possa mantenere l’affiliazione a titolo facoltativo, in virtù della legge tedesca all’assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell’autosufficienza pur essendo anche affiliata, a titolo obbligatorio al regime portoghese per lo stesso periodo. In Portogallo, a differenza della Germania, non esiste un regime previdenziale distinto a copertura del rischio della perdita di autosufficienza (cosa che spetta peraltro al giudice del rinvio verificare). In assenza, nel regolamento n. 1408/71, di disposizioni che contemplino specificamente il rischio della perdita dell’autosufficienza, il regolamento dev’essere interpretato alla luce dei suoi obiettivi, in particolare quello della realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti la più completa possibile. Poiché il Tfue prevede un mero coordinamento delle legislazioni degli Stati membri (e non la loro armonizzazione), ogni Stato membro resta competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto del diritto dell’Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale. Pertanto il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un assicurato che un trasferimento in un altro Stato membro resti neutrale in materia previdenziale, in quanto esso può comportare l´applicazione di una normativa nazionale meno favorevole. Tuttavia, secondo ben consolidata giurisprudenza, la normativa nazionale non può svantaggiare il lavoratore migrante rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica e non può comportare di versare i contributi previdenziali a fondo perduto. Qualora il diritto nazionale consenta l’affiliazione facoltativa continuata per il rischio di perdita dell’autosufficienza e qualora la persona abbia assolto il periodo minimo di contribuzione richiesto, la sospensione automatica delle prestazioni in caso di trasferimento in un altro Stato membro implica - contrariamente alle tesi del governo tedesco e del Regno Unito - il versamento di contributi a fondo perduto, quanto meno per quanto a quelli versati successivamente al trasferimento della residenzain altro Stato membro. Per questi motivi, la Corte dichiara: Il regolamento (Cee) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno non osta a che una persona che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti pensionistici tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa, e che abbia trasferito la propria residenza da quest’ultimo Stato membro verso il proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, per effetto dell’affiliazione facoltativa continuata, nello Stato membro in cui abbia trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo di assicurazione contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, di una prestazione in denaro corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell’ipotesi in cui non sussistano, nello Stato membro di residenza, prestazioni in denaro riguardanti il rischio specifico di perdita dell’autosufficienza, circostanza di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l’effettività. Nel caso in cui, al contrario lo Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell’autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall’altro Stato membro debitore di pensione dev’essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell’ente competente di quest’ultimo Stato, a percepire un’integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi. (Corte di Giustizia europea, sentenza 30 giugno 2011 C-388/09 Joao Filipe da Silva Martins/bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse)  
   
 

<<BACK