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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Luglio 2011
 
   
  COMUNICAZIONI TELEMATICHE SUPERIORI A EURO 3.000,00

 
   
  L´articolo 21 del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto l´obbligo della comunicazione telematica di importi non inferiori a Euro 3.000,00 ossia superiori a Euro 3.001,00. La circolare ministeriale n. 24/E del 30 maggio 2011 ne ha finalmente specificato nei dettagli la relativa attuazione: 1) Soglia per la comunicazione telematica: devono essere comunicate tutte le operazioni che hanno un imponibile superiore a Euro 3.000,00 ovvero per i corrispettivi superiore a Euro 3.600,00. 2) Soggetti obbligati: sono obbligati alla comunicazione telematica tutti i soggetti passivi Iv A, ossia tutte le aziende in possesso della Partita Iv A. In particolare, i predetti contribuenti hanno l´obblìgo di presentare, esclusivamente in via telematica, all´Agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini Iva: rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iv A (clienti); ricevute da soggetti titolari di partita Iv A, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell´applicazione dell´imposta (fornitori); rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iv A (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell´attività d´impresa o di lavoro autonomo). Si aggiunga altresì che sono obbligati anche gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell´esercizio di attività commerciali. Sono altresì obbligate altre categorie, ma di ambito molto ristretto. 3) Oggetto della comunicazione: le operazioni da segnalare sono: a) le operazioni imponibili; b) le operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni aH´ esportazione (articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma l, lettere a) e b», operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto); c) le operazioni esenti, di cui all´articolo lO del decreto. Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell´Iv A quelle fuori campo di applicazione dell´Iv A perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). Rientrano comunque nell´obbligo comunicativo sia le operazioni soggette al regime del margine che quelle soggette al regime del reverse charge. 4) Operazioni escluse dalla comunicazione; sono escluse dalla comunicazione le informazioni relative: a) alle importazioni; b) alle esportazioni di cui all´articolo 8, comma l, lettere a) e b) del decreto (in quanto soggette all´obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall´Amministrazione finanziaria). L´obbligo di comunicazione sussiste, invece, come già innanzi evidenziato, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell´ambito delle C.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell´articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle C.d. Htriangolazioni comunitarien, di cui all´articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile Iv A, alle esportazioni; c) alle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell´imposta sul valore aggiunto (privati), qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all´obbligo di comunicazione previsto dall´art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come previsto dall´articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (per l´individuazione dei detti operatori finanziari si fa rinvio al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell´Agenzia del 19 gennaio 2007 ed ali´ elenco degli stessi allegato al provvedimento del Direttore dell´ Agenzia del 22 dicembre 2005). Si evidenzia che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l´obbligo di comunicazione dell´ operazione). 5) Termine di comunicazione: entro il 31 ottobre 2011. Sono da segnalare le operazioni rese e ricevute nel periodo d´imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l´obbligo di emissione della fattura. Per il 2010 è previsto che il limite delle operazioni sia pari o superiore a Euro 25.000,00 (e non Euro 3.000,00). Entro il 30 aprile 2012 vanno segnalate le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 come imponibile, rese e ricevute nel periodo di imposta 2011, per le quali è obbligatoria l´emissione della iattura. Entro il 30 aprile 2012 le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600,00 per i corrispettivi con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dall´ luglio 2011. Dal 30 aprile 2013 in poi devono essere comunicate tutte le operazioni imponibili a Iv A di Euro 3.000,00 ovvero superiori a Euro 3.600,00 per i corrispettivi resi e ricevuti nel 2012, e quindi entro il 30 aprile dell´anno successivo dovranno essere segnalate le operazioni interessate relative all´anno precedente.  
   
 

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