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Notiziario Marketpress di Giovedì 14 Dicembre 2006
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: TV E NUOVI MEDIA SENZA FRONTIERE MA CON LA PUBBLICITÀ

 
   
  Bruxelles, 14 dicembre 2006 - Il Parlamento europeo si è espresso sulla proposta volta ad attualizzare la direttiva "Tv senza frontiere" per tenere conto dell´evoluzione tecnologica e promuovere opere europee. Pur mantenendo l´affollamento pubblicitario al 20%, porta a ogni 30 minuti la cadenza degli spot. Pubblicità e televendite andranno nettamente distinte dai programmi e il product placement sarà consentito a determinate condizioni. Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei minori da contenuti pornografici e violenti. La Commissione europea ha presentato una proposta di aggiornamento della cosiddetta direttiva “Tv senza frontiere” del 1989 che intende alleggerire la normativa che grava sui fornitori europei di servizi televisivi e di tipo televisivo e rendere più flessibile il finanziamento dei contenuti audiovisivi con nuove forme di pubblicità. La proposta prevede l´introduzione di pari condizioni di concorrenza per tutte le società che forniscono servizi di tipo televisivo, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per distribuirli. Questo nuovo approccio politico, secondo la Commissione, dovrebbe accelerare l´avvento di un mercato unico uniforme dei servizi televisivi e di tipo televisivo e promuovere l´industria europea dei contenuti. Adottando la relazione di Ruth Hieronymi (Ppe/de, De), il Parlamento ricorda anzitutto che i servizi di media audiovisivi «sono nel contempo beni culturali ed economici». L´importanza crescente che rivestono per le società e la democrazia, soprattutto a garanzia della libertà dell´informazione, del pluralismo delle opinioni e dei mezzi di informazione, l´istruzione e la cultura, pertanto, giustifica l´applicazione e il rispetto di norme specifiche a tali servizi. In particolare «affinché siano preservate le libertà e i diritti fondamentali» e sia garantita la protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili. A suo parere, inoltre, per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei media e abbassare le barriere d´accesso, «occorre rispettare i principi fondamentali del mercato comune», come la legislazione sulla concorrenza e la parità di trattamento, «tenendo conto dell´importanza di condizioni omogenee e di un autentico mercato europeo della radiodiffusione». La direttiva, andando oltre il settore televisivo "classico", abbraccia quindi tutti i servizi media audiovisivi. Un emendamento precisa che con "servizio di media audiovisivo" si intende un servizio «prestato sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media» e il cui obiettivo principale è la fornitura «di programmi» consistenti in immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche «e/o comunicazioni commerciali audiovisive». In tale definizione, è inoltre aggiunto, non rientrano né i servizi nei quali la fornitura di contenuto audiovisivo è secondaria e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi, né la stampa nei formati cartaceo ed elettronico. I deputati modificano anche le definizioni di servizi lineari e servizi a richiesta (on demand) proposte dalla Commissione. Pertanto, con "trasmissione televisiva" o "servizio lineare", si dovrà intendere un servizio di media audiovisivo nel quale «una sequenza cronologica di programmi è trasmessa a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, in un dato momento deciso dal fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto fisso dei programmi». Fra i servizi lineari, un emendamento precisa che, attualmente, si annoverano in particolare la televisione analogica e digitale, il live streaming (trasmissione continua in diretta), il webcasting (trasmissione televisiva su internet) e il video a richiesta in differita. Con “servizio a richiesta" o "servizio non lineare", si intende invece un servizio di media audiovisivo «costituito da un´offerta di contenuti audiovisivi compilata o elaborata da un fornitore di servizi di media e nel quale l´utente richiede individualmente la fornitura di un particolare programma, sulla base di una gamma di contenuti e in un momento scelto dall´utente», o che non è contemplato dalla definizione di servizio lineare. Questa distinzione tra tipo di servizi è necessaria in quanto i fornitori di servizi on demand saranno sottoposti a una normativa più flessibile rispetto a quelli che propongono servizi lineari che, invece, dovranno rispettare una normativa più rigorosa. Norme "etiche" rigorose per la pubblicità - Le "comunicazioni commerciali audiovisive" sono definite dai deputati come immagini in movimento, sonore o meno, che «sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo o, nel caso di canali dedicati alle televendite, come un servizio di media audiovisivo», allo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l´immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un´attività economica. Gli Stati membri dovranno anzitutto assicurare che queste comunicazioni rispettino «i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea». Più in particolare, le comunicazioni commerciali audiovisive non devono violare la dignità umana, offendere discriminando la razza, il genere, la nazionalità, la disabilità, l´età o l´orientamento sessuale, incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza oppure per la protezione dell´ambiente. Non devono poi violare i diritti dei bambini. E´ anche precisato il divieto di qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco. Le comunicazioni commerciali sulle bevande alcoliche, inoltre, «non devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande». I deputati introducono anche il divieto di pubblicità per medicinali e cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica. Propongono poi un emendamento che stabilisce il divieto della pornografia - «incluse le rappresentazioni suscettibili di incitare all´odio fondato sul sesso» - in tutte le forme di comunicazione commerciale e di televendita. Queste, inoltre, non devono arrecare un pregiudizio morale e fisico ai minorenni e, pertanto, non sono consentite pubblicità volte ad «esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, né quelle che li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri» ad acquistarli. Non possono neanche sfruttare la particolare fiducia che essi ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare minori che si trovano in situazioni di pericolo. Ma non solo, facendo proprio un emendamento proposto dal Ppe/de e dall´Alde/adle, il Parlamento chiede agli Stati membri di incoraggiare i fornitori di servizi media ad elaborare un codice di condotta concernente i programmi per bambini che contengono o sono interrotti da pubblicità, sponsorizzazioni o qualunque altra forma di commercializzazione di cibi e bevande «malsani e inadeguati, come quelli ad elevato contenuto di grassi, zuccheri e sale, e di bevande alcoliche». Chiara distinzione tra pubblicità e programmi - Ai sensi della proposta di direttiva, le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali e, aggiungono i deputati, «distinguibili dal contenuto editoriale». Fermo restando l´uso di nuove tecniche pubblicitarie, è anche precisato, la pubblicità televisiva, le televendite e le telepromozioni «devono essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali. Dette comunicazioni, inoltre, «devono rispettare l´integrità e le interruzioni naturali del programma durante il quale sono trasmesse». E´ anche precisato che sono proibite le comunicazioni commerciali «occulte» e quelle che ricorrono a «tecniche subliminali». A quest´ultimo proposito, i deputati precisano che «il volume sonoro della pubblicità, nonché dei programmi o delle sequenze che la precedono e la seguono, non deve superare il volume medio di altri parti del programma». Tale obbligo, è anche precisato, implica sia la responsabilità dei pubblicitari sia quella delle emittenti, «che devono assicurarsi che i pubblicitari lo rispettino allorché forniscono i loro messaggi». Spot ogni 30 minuti e massimo 20% di pubblicità all´ora - Accogliendo un emendamento avanzato da Ppe/de e Alde/adle, il Parlamento chiede che la pubblicità e gli spot di televendita possano essere inseriti solo «tra» i programmi ma, che a determinate condizioni, possano anche essere inseriti «nel corso» di un programma «in modo tale che non ne siano pregiudicati l´integrità - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso - e i diritti degli aventi diritto». Più precisamente, accogliendo un emendamento avanzato dall´Alde/adle con un solo voto di scarto (324 favorevoli, 323 contrari e 12 astenuti), il Parlamento propone che la trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari possa essere interrotta da pubblicità e/o televendite «una volta ogni segmento programmato di 30 minuti». La proposta della Commissione prevedeva la possibilità di un´interruzione ogni 35 minuti, mentre gli orientamenti del Consiglio prevedono pause pubblicitarie ogni 30 minuti. La commissione cultura invece proponeva interruzioni ogni 30 minuti per i programmi di bambini e i notiziari di una durata superiore alla mezz´ora e ogni 45 minuti per i film televisivi, i film e le opere teatrali, i concerti e le opere liriche. Come proposto dalla Commissione, il Parlamento conferma che «in una data ora di orologio», il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, come gli spot pubblicitari, «non può superare il 20%». Tale disposizione, statuisce però un emendamento proposto dall´Alde/adle e accolto dall´Aula, non si applica ai messaggi diffusi dall´emittente che pubblicizza i propri programmi, alle televendite, ai programmi sponsorizzati nonché, ove applicabile, agli inserimenti di prodotti. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, inoltre, devono restare un´eccezione, ad esclusione di quelli inseriti nei programmi sportivi. Diversi emendamenti tesi a rendere meno frequenti e meno lunghe le interruzioni pubblicitarie sono stati respinti dall´Aula. E´ il caso, ad esempio, della proposta della Gue/ngl di imporre un termine di 20 minuti tra ogni successiva interruzione all´interno di un programma con spot pubblicitari o di telepromozioni o televendite. Non è stato nemmeno accolto un emendamento avanzato dal Pse di includere le telepromozioni nel tetto del 20% orario, di fissare al 20% del tempo di trasmissione quotidiana la proporzione massima di trasmissione destinata agli spot di televendita e pubblicitari e alle altre forme di pubblicità nonché di limitare al 15% del tempo di trasmissione quotidiano la durata complessiva degli spot pubblicitari. Product placement vietato in principio, ma possibile in film e fiction - I concetti di "inclusione di prodotti" e di "inserimento di temi" sono precisati da un emendamento. Si tratta di un «intervento di un´impresa o di un organismo qualsiasi nella sceneggiatura di un film o di una fiction al fine di promuovere un prodotto, un servizio o una marca». I deputati, in proposito, pongono il principio di vietare queste pratiche, in particolare nei notiziari e nei programmi di attualità, nei programmi per bambini, nei documentari e nei programmi di consulenza. In deroga a questo principio, tuttavia, prevedono che gli Stati membri possano autorizzare espressamente l´inserimento di prodotti in opere cinematografiche, in film e in serie per la televisione e in trasmissioni sportive. Oppure se si tratta di "aiuti alla produzione", ossia qualora non siano effettuati pagamenti, ma determinati beni o servizi siano forniti gratuitamente in vista del loro inserimento in un programma. Non è invece stato accolto dal Parlamento un emendamento presentato dalla Gue/ngl che intendeva vietare ai servizi media audiovisivi per bambini l´inserimento di prodotti. D´altra parte, il Parlamento propone che ai programmi contenenti l´inserimento di prodotti venga imposto di rispettare una serie di requisiti. Ad esempio, occorre che il loro contenuto e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la loro programmazione, non siano in alcun caso influenzati in modo tale da compromettere la responsabilità e l´indipendenza editoriali del fornitore dei servizi di media. I programmi, inoltre, non devono invitare direttamente all´acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi e non debbono mettere «indebitamente in evidenza» il prodotto in questione. E´ poi necessario che i telespettatori siano chiaramente informati dell´inserimento di prodotti e, a tal fine, tali programmi devono poter essere «opportunamente identificati» all´inizio e alla fine del programma e con un segnale almeno ogni 20 minuti nel corso del programma. In ogni caso, i programmi non possono contenere inserimento di prodotti o aiuti alla produzione per tabacco o sigarette oppure di prodotti che provengono da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco. E neppure di medicinali specifici o cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione medica. Sì allo sponsoring, ma a determinate condizioni - La proposta di direttiva prevede anche che i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati debbano rispettare una serie di prescrizioni. Più precisamente, secondo la formulazione proposta dai deputati, il contenuto dei servizi e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la programmazione, non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l´indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Inoltre, i telespettatori devono essere chiaramente informati dell´esistenza di un accordo di sponsorizzazione. Pertanto, i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l´indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all´inizio, durante e/o alla fine dei programmi. D´altra parte è sancito il divieto di sponsorizzare servizi o programmi da parte di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tabacco o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, se è consentita la promozione del nome o dell´immagine di un impresa che produce e vende farmaci o cure mediche, è vietata quella relativa a medicinali specifici o cure mediche che si possono ottenere solamente previa prescrizione medica. Infine, notiziari e programmi di attualità non possono essere sponsorizzati. Una televisione responsabile che tutela minori e disabili. No a violenza e pornografia. In forza a un emendamento, gli Stati membri dovranno adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione «non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni», in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Dovranno altresì assicurare che non sia trasmessa in alcun caso della pedopornografia, «pena sanzioni di tipo amministrativo e penale». I deputati, inoltre, invitano la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le parti interessate dell´industria dei media e promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti. A loro parere occorre anche promuovere misure per dare ai genitori e alle badanti migliori possibilità di controllo sui programmi che contengono violenza gratuita e pornografia. A tale fine, propongono i deputati, occorrerebbe riflettere sulla fattibilità tecnica e giuridica di una segnaletica armonizzata dei contenuti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero promuovere la produzione e la programmazione di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione. D´altra parte, con un emendamento, i deputati chiedono agli Stati membri di adottare misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi «diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva e auditiva». Mercato unico dell´audiovisivo e promozione delle opere europee - In forza al principio del paese d´origine, nel quadro del mercato comune, tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, devono rispettare le normative che lo Stato membro d´origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio. Gli Stati membri devono quindi assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva. Ma sono previste delle deroghe eccezionali a questo principio nel rispetto di precise condizioni e, al riguardo, è anche definita una procedura per comporre le controversie che prevede anche una sorta di "legittimazione" da parte della Commissione delle misure prese dagli Stati membri. Questi ultimi d´altra parte, conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva e, aggiungono i deputati, «purché tali norme non siano in contrasto con i principi generali del diritto dell´Ue». Inoltre, «in virtù del principio del libero accesso all´informazione» sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, e fatti salvi gli accordi contrattuali esistenti tra gli organismi di radiodiffusione, ciascuno Stato membro dovrà provvedere a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell´attualità, compresi gli estratti destinati a trasmissioni transfrontaliere, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell´accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un´emittente soggetta alla loro giurisdizione. L´emittente che concede l´accesso, è peraltro precisato dai deputati, «ha diritto a un adeguato compenso per i costi tecnici sostenuti». Mentre le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell´attualità a partire dal segnale dell´emittente di trasmissione, ma hanno l´obbligo di indicare almeno la fonte. Tali estratti, puntualizza un emendamento, «sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale». Gli Stati membri, inoltre, devono assicurare che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati e tenendo debito conto dei diversi strumenti di fornitura, «lo sviluppo e la produzione di opere europee e l´accesso alle stesse». Per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi non lineari, è puntualizzato da un emendamento, il sostegno e la promozione potrebbero assumere la forma di un numero minimo di opere europee proporzionale alla resa economica, oppure di una quota minima di opere europee e di opere europee create da produttori indipendenti dalle emittenti nei cataloghi di "video su richiesta", o ancora di una presentazione attraente delle opere europee e di opere create da tali produttori indipendenti nelle guide elettroniche ai programmi. Pluralismo dei media e posizioni dominanti - Un emendamento afferma che per promuovere un´industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l´Unione europea, permane essenziale che solo uno Stato membro abbia la competenza giurisdizionale su un fornitore di servizi di media audiovisivi e che il pluralismo dell´informazione sia un principio fondamentale dell´Unione europea. I deputati ritengono pertanto essenziale che «gli Stati membri impediscano l´emergere di posizioni dominanti che comportino limitazioni del pluralismo e della libertà dell´informazione nei media nonché dell´informazione in genere, ad esempio adottando misure per garantire un accesso non discriminatorio alle offerte di servizi di media audiovisivi nel pubblico interesse (tra l´altro, attraverso obblighi di ridiffusione)». .  
   
 

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