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Notiziario Marketpress di Giovedì 21 Luglio 2011
 
   
  PUGLIA: INDENNITA’ CONSIGLIERI E EX CONSIGLIERI:E´ NEGATIVO IL PARERE DELL’AVVOCATURA

 
   
  Bari, 21 luglio 2011 - L’avvocatura regionale, diretta dal prof. Avv. Nicola Colaianni, ha emesso un parere sulle differenze indennitarie richieste da ex consiglieri e consiglieri in carica. Secondo l’avvocatura “le differenze non sono suscettibili di rimborso per effetto del termine fissato a pena di decadenza dall’art. 21 l.1034/1971 per impugnare l’atto amministrativo” “Il titolo di pagamento è costituito non direttamente dalla legge, ma da un provvedimento amministrativo come, nella specie, la determinazione dell’ufficio di presidenza del 30 gennaio 2006, n. 26.” “L’invalidità del provvedimento è non insanabile e suscettibile di essere fatta valere in ogni tempo, ma rilevabile nel termine di 60 giorno, nella specie abbondantemente scaduto”. Pertanto, “non essendo stata impugnata nei termini di rito, la determinazione dell’Ufficio di presidenza, pur se invalida nella misura in cui si basi un presupposto di legislazione statale poi venuto meno, è comunque efficace ed ha sorretto e sorregge, in ragione della sua raggiunta inoppugnabilità, la successiva azione amministrativa che ha portato e porta alla decurtazione periodica del trattamento economico nella misura del 10%” In buona sostanza, la decurtazione è valida perché nessuno ha fatto ricorso in tempo utile prima. E oggi non viene ancora meno il carattere discrezionale del potere di annullamento da parte del Tar, in quanto il tribunale dovrebbe aprire un procedimento per l’annullamento di ufficio solo se non sussistano ragioni di interesse pubblico che impediscano di procedere all’annullamento dell’atto. Il Tar insomma dovrebbe annullare il taglio delle indennità solo in presenza di un “interesse pubblico”, forse difficile da dimostrare in periodi di difficoltà economiche come quello in essere. L’avvocatura infine suggerisce di valutare se le disposizioni della manovra finanziaria nazionale, che prevede le riduzioni di costi della politica, eccezionalmente non sussistano con riferimento ai rimborsi richiesti da consiglieri e ex consiglieri. Bari, 20 luglio 2011 , Al sig. Presidente del Consiglio , Regione Puglia , Rif. Prot. N. 2011000007245 - Ad integrazione del parere formulato sul piano teorico della gerarchia delle fonti statali e regionali, nonché delle determinazioni statutariamente previste dell’Ufficio di presidenza, si precisa ora – con riferimento ai “termini temporali” cui accenna la nota in riscontro - che le differenze indennitarie in concreto richieste da consiglieri ed ex consiglieri non sono suscettibili di rimborso per effetto del decorso del termine fissato a pena di decadenza dall’art. 21 l. 1034/1971 per impugnare l´atto amministrativo. Ed invero a norma dello Statuto il trattamento economico spettante ai consiglieri (art. 40) è determinato "sulla base della relativa normativa" dall´Ufficio di presidenza (art. 28, co.1, lett. B). Ne consegue che il titolo di pagamento è costituito non direttamente dalla legge (sì che la dichiarazione di incostituzionalità di questa possa direttamente rilevare ed incidere le situazioni soggettive) ma da un provvedimento amministrativo come, nella specie, la determinazione dell´ufficio di presidenza del 30 gennaio 2006, n. 96. Di tale provvedimento viene prospettato il vizio (sopravvenuto) di violazione di legge (regionale: l.R. N. 157/2003 e l.R. N. 266/2005) a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell´art. 1, co. 54, l. St. N. 266/2005, sulla cui base il provvedimento era stato adottato. Si tratta di un´ipotesi non di nullità ma di semplice annullabilità. Non ricorre, invero, alcuna delle ipotesi previste dall´art. 21-septies l. Proc. Amm., ed in particolare un difetto assoluto di attribuzione, dal  
   
 

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