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Notiziario Marketpress di Giovedì 21 Luglio 2011
 
   
  TRENTO: NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SORVOLO AEREO

 
   
  Trento, 21 luglio 2011 - Entra in vigore la nuova disciplina in materia di sorvolo aereo in Provincia di Trento, in base alle modifiche alla legge provinciale 5 del 1996 che disciplina la tutela dell’ambiente in relazione all’esercizio degli aeromobili. Inasprite le sanzioni ma il divieto di sorvolo passa da 1000 a 1600 mt. Slm. Il Servizio trasporti pubblici, competente in ordine alle diverse forme di autorizzazione per "voli in deroga" ai divieti posti dalla legge provinciale riguardante la “Disciplina per la tutela dell’ambiente in relazione all’esercizio degli aeromobili”, ha inviato in questi giorni ai diversi soggetti, istituzionali e non, una circolare riguardante le modifiche che la recente legge provinciale 9 dello scorso 1 luglio ha apportato alla disciplina contenuta nella normativa in vigore dal 1996. Le modifiche avranno validità a partire da oggi, 20 luglio. Per quanto attiene i divieti posti a tutela dei parchi naturali, riserve naturali, aree protette e parco dello Stelvio, la legge provinciale recentemente introdotta prevede che l’attuale limite di sorvolo, pari a m. 500 dal suolo, sia ridotto della metà nel caso di superamento di una dorsale, di passi o di creste per il passaggio da una valle all’altra. Per quanto attiene le aree restanti il limite di applicabilità dei divieti è innalzato da 1000 s.L.m. All’altitudine di 1600 m. S.l.m: in quest’ultimo ambito l’attuale limite di sorvolo, pari a m. 300 dal suolo, risulta ridotto della metà nel caso di superamento di una dorsale, di passi o di creste per il passaggio da una valle all’altra. Inasprite le sanzioni: gli importi da euro 1.000 a 6.000, oltre che come "aggiornamento" delle sanzioni espresse in lire dall’art. 3 della legge 5 del 1996 (Lit. 2.000.000 - Lit. 12.000.000), vanno anche intesi (per le contestazioni a partire dal 20 luglio) come il minimo ed il massimo edittale da applicarsi a qualsivoglia violazione della legge, dovendosi le nuove misure intendere come "sostitutive" di tutte le precedenti misure edittali (e quindi anche di quelle sino ad ora sanzionabili con importi inferiori: Lit. 200.000 - Lit. 1.200.000, Lit. 1.000.000 - Lit. 6.000.000)  
   
 

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