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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Gennaio 2003 |
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INTERNET: IL PUNTO SULLA NORMATIVA
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A richiesta di un lettore ci accingiamo facciamo il punto sullo stato della normativa relativa al fenomeno internet, vale a dire alle varie conseguenze della interconnessione dei computer che, attraverso l´utilizzo delle reti di telecomunicazioni esistenti, dialogano fra di loro, utilizzando protocolli univoci e servizi di comunicazione standardizzati, fino a realizzare una rete aperta, "senza padroni", come si suol dire, cui tutti possono accedere liberamente. Allo stato, tale fenomeno non ha ancora avuto, nel nostro paese, una specifica regolamentazione normativa. Nella passata legislatura, il 12 aprile 2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva presentato in parlamento il disegno di legge n. 4594, meglio noto come disegno di legge Passigli. Il provvedimento, composto di due soli articoli, recava disposizioni in materia di disciplina dell´utilizzazione di nomi per l´identificazione di domini Internet e servizi in rete e cercava di dare una prima regolamentazione nel settore dei domain names. L´art 1 del disegno di legge prevedeva che non potevano essere utilizzati per l´identificazione di domini da parte di chi non ne era titolare nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone e neppure nomi identici o simili a marchi di impresa o alti segni distintivi dell´impresa o di opere dell´ingegno. Recependo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il legislatore aveva posto, chiaramente, segni distintivi tipici e domain names sullo stesso piano, riconoscendo piena tutela al titolare del marchio, insegna, ditta, ecc, nei confronti di chiunque avesse voluto farne uso come identificatore di un sito internet. Secondo il provvedimento l´inosservanza del divieto avrebbe costituito uso indebito di nomi e segni distintivi: gli atti, posti in essere in contrasto con il divieto sarebbero stati nulli di diritto e sarebbero scattati, conseguentemente, un ordine di cessazione dell´uso stesso e il risarcimento del danno, nella misura minima di € 3.000,00. Il disegno di legge, però, è decaduto, come altre iniziative con lo stesso oggetto. Sull´argomento non esiste neppure una ricca giurisprudenza: i primi provvedimenti dei giudici di merito risalgono al 1996, dovrebbero essere non più di un centinaio e non è ancora stata pronunciata alcuna sentenza da parte della Corte di Cassazione. Inoltre la maggior parte dei provvedimenti non sono sentenze, ma ordinanze cautelari, con sommaria motivazione e semplice accertamento della sussistenza della pretesa del ricorrente. Tuttavia, grazie a contributi dottrinali sempre più approfonditi ed attenti alle elaborazioni straniere (in particolar modo quelle sviluppate negli Usa), si possono ritenere ormai già formati orientamenti costanti per l´applicazione, con gli opportuni adattamenti, a diversi e importanti aspetti del fenomeno (es. Applicabilità della disciplina della proprietà intellettuale ed industriale) di modelli normativi e metodi di ragionamento già in uso per altri fenomeni "già conosciuti". Cercheremo con successivi interventi di dare concretezza a tale quadro facendo un´analisi della giurisprudenza in merito ai vari illeciti (messaggi diffamatori, violazione del diritto d´autore, condotte di concorrenza sleale) ed alle conseguenti forme di responsabilità (civile e penale, di tipo contrattuale - esempio tra titolare del sito e provider - ed extracontrattuale. |
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