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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Febbraio 2003 |
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DA OGGI IL "PROTESTO" VALE ANCHE PER GLI ASSEGNI POSTALI
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Roma, 3 febbraio 2003 - Da oggi anche agli assegni postali si applica la normativa che regola il "protesto" degli assegni bancari. Lo prevede il Decreto del Presidente della Repubblica n. 298 del 28 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n.º 12 del 16 gennaio 2003) entrato oggi in vigore. Con questo provvedimento tutte le disposizioni relative agli assegni bancari vengono estese agli assegni postali, ora completamente equiparati agli assegni bancari. La novità più significativa è che il "protesto" può essere applicato anche agli assegni postali, emessi da oggi. Il "protesto" consente a chi ha ricevuto un assegno che non può essere pagato (ad esempio, perché privo di copertura o perché emesso senza autorizzazione o a causa di irregolarità del titolo) di rivalersi contro il traente, gli eventuali "giranti" e gli altri obbligati esercitando l´azione di regresso. Gli assegni postali possono quindi essere utilizzati e accettati con tranquillità in tutte le occasioni di pagamento. Per poter esercitare l´azione di regresso e avvalersi del "protesto" è necessario che l"assegno postale, così come accade per quello bancario, sia presentato all´incasso entro il termine previsto dalla legge. Se il comune di emissione indicato sull´assegno coincide con il comune del luogo di pagamento (assegni su piazza) entro otto giorni lavorativi bancari altrimenti (assegni fuori piazza) entro quindici giorni lavorativi bancari. Agli assegni postali emessi prima del 31 gennaio 2003 si applica la normativa precedente. Poste Italiane consente ai propri correntisti di emettere, oltre ad assegni postali ordinari, anche assegni postali "vidimati". Gli assegni postali "vidimati" sono "a copertura garantita" perché emessi da Poste Italiane che ne addebita l´importo sul conto del correntista Bancoposta che li richiede. Le disposizioni entrate in vigore oggi si applicano, naturalmente, anche a questa tipologia di assegni. |
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