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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Febbraio 2003 |
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PERSONA GIURIDICA: AMPLIATO LŽELENCO DEI REATI DI CUI EŽ RESPONSABILE
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Nella Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2003 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2003, n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo", fatta a New York il 9 dicembre 1999. La legge, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, contiene nei suoi 8 articoli norme di adeguamento dellŽordinamento interno e modifica lŽelenco dei reati che prevedono la responsabilità dellŽente in sede penale, ampliando lŽelenco dei reati previsto agli artt. 24 e seguenti del Decreto Legislativo n. 231/01: concussione e corruzione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e reati societari. In base al nuovo art. 25 quater, inserito dopo lŽart. 25 ter del Decreto legislativo n. 231/01, la responsabilità amministrativa degli enti opera anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dellŽordine democratico. La legge si applica (art. 25 quater, ultimo comma) anche in caso di commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dallŽart. 2 della citata Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. Le sanzioni pecuniarie vanno da duecento a settecento quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni e da quattrocento a mille quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con lŽergastolo. Oltre alle sanzioni pecuniarie, la legge prevede lŽapplicabilità, nei casi di condanna per le ipotesi richiamate, delle misure interdittive per una durata non inferiori ad un anno (interdizione dallŽesercizio dellŽattività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellŽillecito; divieto di contrattare con la P.a.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti e sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi). Per il richiamo operato dal comma 3 dellŽart. 25 quater, ai sensi dellŽart. 16, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/01 qualora lŽente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità, si applica la sanzione dellŽinterdizione definitiva dallŽesercizio dellŽattività. |
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