|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Aprile 2003 |
|
|
  |
|
|
ART. 10 DELLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001: RIASSETTO IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL´INFORMAZIONE
|
|
|
 |
|
|
Il 19 marzo scorso il Senato ha approvato definitivamente la Legge di semplificazione 2001, relativa agli interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione, necessari per imprimere alla legislazione vigente una svolta significativa verso la semplificazione delle procedure, ridurre drasticamente le leggi vigenti e fornire al cittadino un unico strumento codicistico, facilmente consultabile, di tutta la normativa relativa alle singole materie. L´art. 10 del provvedimento, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, più decreti legislativi e regolamenti per il coordinamento ed il riassetto delle norme in materia di società dell´informazione, in modo da riordinare interamente la disciplina in materia di documento informatico e firme elettroniche. I decreti legislativi e i regolamenti, proposti del Ministro per l´Innovazione e le Tecnologie ed i ministri competenti per materia debbono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e l´efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo ed al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed alle imprese l´accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessarie nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà ed originalità, in sostituzione od in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l´esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. La delega dovrà essere esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|