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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Maggio 2003
 
   
  DECRETO LEGISLATIVO N. 68/03: NESSUNA NOVITA´ PER I SOFTWARE

 
   
  Il Decreto legislativo n. 68/03 non prevede nuove disposizioni specifiche per quanto riguarda la tutela dei software. Per essi si applica la normativa già vigente, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni per chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae. La stessa pena si applica se il fatto riguarda qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l´elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Se il fatto è di rilevante gravità (art. 171-bis della Legge n. 633/41), la pena non può essere inferiore nel minimo a due anni di reclusione e a lire trenta milioni di multa In aggiunta alle suddette sanzioni penali, è applicabile anche la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell´opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a Euro 103. Nel caso in cui il prezzo non sia facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 1.032. Ai sensi dell´art. 174 bis della Legge n. 633/41, come modificato dall´art. 27 del Decreto legislativo n. 68/03 la sanzione amministrativa si applica per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.  
   
 

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