Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2003
 
   
  CODICE DELLA STRADA: PRIME INDICAZIONI SULLA PATENTE A PUNTI

 
   
  A seguito della conversione del Decreto legge n. 151/03 nella Legge 1 agosto 2003, n. 214pubblicata sul supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, sono state introdotte ulteriori modifiche all´art. 126 bis del Codice della strada, che hanno richiesto l´emanazione di ulteriori disposizioni attuative da parte del Ministero dell´Interno, concernenti le modalità di applicazione della disciplina della patente a punti. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di tale ministero ha emanato la circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 per rendere uniformi, sul territorio nazionale, l´applicazione dell´istituto della patente a punti e gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia, nella fase di accertamento ed in quella della comunicazione dei dati all´Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida. La circolare spiega in maniera dettagliata il funzionamento del meccanismo di detrazioni ed integrazioni del punteggio base della patente e la relativa tempistica, fornendo alcuni chiarimenti significativi per quanto riguarda le violazioni plurime, l´identificazione dei soggetti cui si applica la decurtazione, l´indicazione del punteggio sui verbali di contestazione, la comunicazione delle violazioni all´Anagrafe nazionale degli Abilitati alla Guida, il recupero dei punti, l´applicazione del sistema del punteggio a conducenti stranieri muniti di patente rilasciata da Stato estero nel quale non sia in vigore un meccanismo di punteggio analogo a quello italiano. Per quanto riguarda le violazioni plurime, in particolare, è stato chiarito che i punti sottratti non potranno essere, comunque più di 15, se nessuna delle diverse violazioni rilevate nell´ambito di uno stesso accertamento, comporta la sospensione o le revoca della patente, pur comportando una somma totale di punti superiore a 15. Per quanto riguarda la sospensione della patente, invece, la circolare precisa che la sospensione immediata va applicata solo nei casi più gravi o quando anche una sola delle infrazioni plurime commesse e sanzionate con 15 punti di decurtazione sia stata nuovamente commessa in via recidiva. In merito alla corresponsabilità in solido del proprietario del veicolo, la circolare precisa che se il trasgressore, che materialmente commette l´infrazione, non viene identificato subito, la decurtazione dei punti è trasferibile sulla patente del proprietario del veicolo. La decurtazione viene effettuata sulla patente del conducente se il proprietario, entro 30 giorni, corrisponde all´invito, contenuto nel verbale di accertamento, di indicare la persona alla guida della propria vettura nel momento in cui è stata commessa l´infrazione. Se il proprietario non ha elementi per individuare il conducente o non risponde all´invito, in base all´istituto della corresponsabilità, scatta la decurtazione dei punti sulla patente del proprietario ed il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 343,45. Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, la corresponsabilità è attribuita al legale rappresentante o ad un suo delegato. La circolare chiarisce che il meccanismo della patente a punti si applica anche ai conducenti muniti di patente rilasciata da Stato estero, in cui non sia in vigore analogo meccanismo. Ad essi viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti, secondo le norme della patente a punti italiana. Esaurito il punteggio disponibile, in luogo dell´obbligo di sospensione e successiva revisione della patente, viene disposto un provvedimento individuale interdittivo della circolazione. Per cui il conducente, che totalizza 20 punti di decurtazione in un anno, azzerando il punteggio iniziale, non potrà circolare in Italia alla guida di un veicolo a motore per 2 anni. Il conducente, che totalizza gli stessi 20 punti di decurtazione in un periodo di 2 anni, non potrà circolare per un anno. Infine il conducente non potrà circolare per 6 mesi se il punteggio iniziale viene azzerato in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni. Presso l´Anagrafe Nazionale verrà attivata una apposita sezione specializzata per i conducenti stranieri.  
   
 

<<BACK